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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18040/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere attribuito al coordinatore per la sicurezza compiti di vigilanza continua e di controllo propri del datore di lavoro, sostenendo che la posizione di garanzia del coordinatore opera solo in presenza di rischio interferenziale e non comporta vigilanza costante; 2) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 92, comma 1, lett. f) d.lgs. 81/2008: il controllo delle condizioni di lavoro e delle condizioni meteorologiche sarebbe competenza esclusiva del datore di lavoro (art. 96), dunque nessun obbligo sarebbe gravato sul coordinatore; 3) vizio di motivazione per aver fatto riferimento, in modo acritico, a una diversa sentenza (con contestazione di possibile ne bis in idem e uso di decisione non definitiva) invece di basarsi su elementi probatori propri.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il reato contestato (fatto accaduto il 12/12/2018) si sia estinto per prescrizione in data 12/12/2023 in base agli artt. 157, 160 e 161 c.p. Ha inoltre valutato i motivi di ricorso nel merito: i primi due sono stati ritenuti infondati perché la giurisprudenza e la normativa riconoscono al coordinatore una funzione di alta vigilanza sulla configurazione generale delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale e l'obbligo di intervenire (anche sospendendo i lavori) se riscontra un pericolo grave e imminente, indipendentemente dalla presenza continua in cantiere; il terzo motivo è altresì infondato poiché il Tribunale si è basato su accertamenti dell'ATS e non esclusivamente su altra sentenza. Poiché il grado di giudizio è valido e non sussistono ragioni per proseguire, la Corte ha dichiarato, ex art. 129 comma 1 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 81/2008, art. 92, comma 1, lett. f)

    Attribuisce al coordinatore per la sicurezza l'obbligo di sospendere i lavori in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato; obbligo che scatta anche in assenza di vigilanza continua e anche quando il pericolo non sia strettamente correlato al rischio interferenziale

  • d.lgs. 81/2008, art. 92 (in generale)

    La funzione del coordinatore è di alta vigilanza sulla generale configurazione delle lavorazioni (rischio interferenziale) e si esplica prevalentemente tramite procedure; tuttavia sussiste responsabilità per omissione se il coordinatore avvedutosi o informato di pericolo grave e imminente rimane inerte

  • d.lgs. 81/2008, art. 96, comma 1, lett. d)

    Richiama i compiti di vigilanza del datore di lavoro e dei suoi collaboratori per il controllo puntuale delle singole lavorazioni; la Corte però distingue tale vigilanza dall'obbligo del coordinatore in caso di pericolo grave e imminente

  • cod. pen., artt. 157, 160, 161

    Norme sulla prescrizione del reato: la Corte ha verificato la maturazione della prescrizione al 12/12/2023, estinguendo il reato

  • cod. proc. pen., art. 129, commi 1 e 2

    Consente alla Corte di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione e di annullare la sentenza impugnata; applicato il comma 1 con annullamento senza rinvio

  • cod. proc. pen., art. 609, comma 2

    Richiamato per precisare che alla dichiarazione di prescrizione può condurre solo un ricorso idoneo e non inammissibile; la Corte ha ritenuto valido il rapporto di impugnazione instaurato

Massime di principio

  • Il coordinatore per la sicurezza ha una funzione di alta vigilanza sulla configurazione generale dei lavori (rischio interferenziale) ma non è tenuto alla vigilanza continua; tuttavia, se avvede o è informato di un pericolo grave e imminente, ha l'obbligo di attivarsi (anche sospendendo i lavori) e può essere ritenuto responsabile in caso di inerzia
  • La responsabilità per omissione del coordinatore non è limitata ai soli rischi interferenziali: se emergono segnali inequivocabili di pericolo grave e imminente, la prevedibilità e la conoscibilità di tali segnali da parte del coordinatore sono elementi chiave per la sua responsabilità
  • Il controllo puntuale e quotidiano delle singole lavorazioni resta primariamente a carico del datore di lavoro, dirigente e preposto dell'impresa esecutrice; la distinzione tra questi ruoli e quello del coordinatore è rilevante ma non esimente ove il coordinatore rilevi direttamente un pericolo evidente
  • L'utilizzo in sentenza di altre decisioni giudiziarie non definitive può essere ammesso come elemento informativo, ma la decisione deve comunque basarsi su accertamenti e prove proprie (es. rilievi tecnici o rapporti di ATS)
  • Se la prescrizione del reato è maturata, la Corte può dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; è però necessario che il ricorso sia ammissibile per poter attivare tale declaratoria

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