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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15458/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo, volto sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, è stato ritenuto generico e privo del necessario confronto critico con la motivazione di merito; il secondo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., ma senza indicare dati fattuali specifici e proponendo valutazioni alternative rispetto a quelle già espresse dai giudici di merito, i quali avevano escluso il beneficio per l'assenza di elementi relativi alla personalità del colpevole, all'entità del reato e alle modalità di esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non fosse consentito in sede di legittimità perché mirava a una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, mentre il secondo era generico e non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 110 del 1975

    Disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute sulla base di deduzioni astratte o generiche; il giudice di merito può escluderle valorizzando l'assenza di elementi attinenti alla personalità dell'imputato, all'entità del reato e alle modalità esecutive.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nel vaglio di ammissibilità dei motivi di ricorso, che devono confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata e non risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, se non accompagnate da un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: deduzioni generiche, astratte o non ancorate a dati fattuali concreti sono inammissibili.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato dall'assenza di elementi positivi relativi alla personalità dell'imputato, alla gravità del fatto e alle modalità della condotta, purché la motivazione del giudice di merito sia adeguata.
  • La mera richiesta di un diverso apprezzamento discrezionale non è idonea a superare una motivazione di merito logicamente e adeguatamente argomentata.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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