Cassazione Civile, Ordinanza n. 13192/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società, esercente l'attività di organizzazione e gestione di sale cinematografiche, ha impugnato in cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al solo anno d'imposta 2013. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi e IVA indicati in fatture passive emesse da due fornitori, ritenuti inesistenti sul piano oggettivo, sulla base di vari elementi indiziari: mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e assenza di versamenti da parte dei fornitori, irreperibilità dei medesimi agli indirizzi indicati, cessazione di fatto dell'attività di uno di essi, mancanza di struttura o mezzi idonei a eseguire le prestazioni fatturate, bonifici a favore dell'amministratore della contribuente ritenuti compatibili con retrocessioni di somme, e dichiarazioni di socie di minoranza che negavano di conoscere quelle prestazioni. Con il primo motivo la contribuente ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse ignorato la documentazione prodotta e avesse confermato la ripresa senza adeguata considerazione delle prove. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sulla determinazione del reddito d'impresa, sostenendo che gli elementi valorizzati dall'Ufficio e recepiti dai giudici di merito non fossero gravi, precisi e concordanti e che la Corte avesse omesso di valutare l'intero compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e un nuovo giudizio di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che il giudice d'appello aveva motivato diffusamente sulla ritenuta inesistenza oggettiva delle prestazioni, valorizzando un insieme coerente di elementi probatori e spiegando perché le prove contrarie offerte dalla società non fossero idonee a superare la presunzione. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che la valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità, qui non configurabile perché il fatto storico rilevante era stato comunque esaminato. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
violazione dell'art. 115 c.p.c.
La censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove quando la sentenza di merito ha già esaminato e motivato sugli elementi istruttori rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio processuale non è configurabile se la doglianza mira sostanzialmente a rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
in combinato disposto con l'art. 2729 c.c.
Richiama la nozione di presunzione semplice, che deve fondarsi su fatti noti idonei a inferire il fatto ignoto.
criteri di gravità, precisione e concordanza
La valutazione dei requisiti della presunzione è rimessa al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se il giudice abbia violato i criteri giuridici della prova presuntiva, non quando abbia semplicemente ritenuto non convincente il quadro indiziario.
art. 40 del D.P.R. n. 600/1973
violazione degli artt. 40 e 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973
Invocato come base della contestazione sulla ricostruzione induttiva, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inidonea perché diretta a un riesame del merito.
art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973
violazione degli artt. 40 e 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973
Le presunzioni utilizzate dall'Ufficio e condivise dai giudici di merito sono state considerate sorrette da un apparato argomentativo non scardinabile in cassazione con mere contestazioni fattuali.
art. 109 del D.P.R. n. 917/1986
in relazione all'art. 109 del D.P.R. n. 917/1986
Norma richiamata dalla ricorrente per contestare la deducibilità dei costi, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché volto a riesaminare il merito della prova della inesistenza delle operazioni.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La falsa applicazione di norme sulle presunzioni è sindacabile solo se il giudice di merito abbia disatteso i criteri legali di valutazione, non se abbia semplicemente dato prevalenza ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
novellato art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione; non comprende l'omesso esame di singoli elementi istruttori né il cattivo esercizio della valutazione delle prove.
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13
Richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza processuale.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, quando la sentenza di merito abbia già esaminato i fatti rilevanti e motivato coerentemente.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è rimessa al giudice di merito; il controllo di legittimità interviene solo se il giudice abbia violato i criteri giuridici della prova presuntiva o abbia omesso l'esame di un fatto storico decisivo, non quando abbia semplicemente attribuito maggior peso ad alcune prove.
- In tema di operazioni fatturate ritenute oggettivamente inesistenti, un quadro indiziario composto da irreperibilità dei fornitori, assenza di struttura operativa, mancanza di adempimenti fiscali, flussi finanziari anomali e dichiarazioni convergenti di terzi può legittimare la ripresa a tassazione se le prove contrarie non ne scalfiscono la portata inferenziale.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non comprende l'omesso esame di singoli documenti o elementi istruttori, quando il fatto storico decisivo sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA possono essere negate quando l'Amministrazione dimostri, anche tramite presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, che le operazioni documentate siano oggettivamente inesistenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13079/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_civile · 7 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13080/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_civile · 7 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13081/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_civile · 7 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13082/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_civile · 7 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13083/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_civile · 7 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13084/2026 del 07/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →