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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7803/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari sostenendo che il calcolo del termine di prescrizione per il reato previsto dall'art. 4 della L. 110/1975 era errato: secondo il P.M. avrebbe dovuto essere computata la sospensione prevista dalla legge n. 103 del 2017 (c.d. "Orlando") per i reati consumati dopo il 3 agosto 2017 fino all'entrata in vigore della legge n. 134/2021 (c.d. "Cartabia"), con conseguente differente data di estinzione. Parallelamente, il difensore di D'Angelo aveva proposto ricorso deducendo vizi di motivazione sulla valutazione della prova per il riconoscimento fotografico e su profili relativi al trattamento sanzionatorio (art. 133 c.p.) e al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale ritenendo corretta l'applicazione, al caso (reato consumato l'11 agosto 2017), della sospensione prevista dalla legge n. 103/2017 nella misura massima di un anno e sei mesi (ai sensi dell'art. 159, comma 2, n. 1, cod. pen., nel testo previgente). Tenuto conto di tale periodo e dell'assenza di altre cause di sospensione, la prescrizione del reato di cui all'art. 4 L. 110/1975 è risultata spirata il 11 febbraio 2024, antecedentemente alla sentenza di appello del 7 marzo 2024, e la Corte di appello aveva dunque legittimamente dichiarato l'estinzione del reato. Il ricorso proposto dal difensore di D'Angelo è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente sono confermate in capo a D'Angelo le condanne per minaccia grave e danneggiamento; la Cassazione ha inoltre disposto la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende come indicato in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 110/1975

    Norma sostanziale relativa al reato oggetto di estinzione per prescrizione; la questione centrale è il corretto calcolo del termine di prescrizione per questo reato.

  • Legge n. 103 del 2017 ("Orlando")

    Disciplina della sospensione dei termini di prescrizione applicabile, secondo le Sezioni Unite provvisorie richiamate, ai reati consumati dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; nel caso concreto è stata ritenuta applicabile e ha prodotto una sospensione massima di 1 anno e 6 mesi.

  • Legge n. 134 del 2021 ("Cartabia")

    Nuova disciplina della prescrizione entrata in vigore successivamente; le Sezioni Unite hanno indicato che si applica ai reati commessi a partire dal 10 gennaio 2020, non al periodo rilevante del caso esaminato.

  • art. 159, comma 2, n. 1 cod. pen. (testo previgente)

    "Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'art. 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi"

    La Corte ha applicato questa disposizione (nel testo previgente) per riconoscere la sospensione massima di 1 anno e 6 mesi tra gradi di giudizio, determinando la data di estinzione della prescrizione.

  • artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

    Norme procedurali che autorizzano la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di trattazione orale; la Corte ha proceduto per iscritto conformemente a tali disposizioni.

  • art. 133 cod. pen.

    Parametro per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione del trattamento sanzionatorio rispettasse i parametri e rientrasse nel margine di discrezionalità dei giudici di merito.

  • artt. 62-bis, 69, 99 cod. pen.

    Riferimenti relativi a circostanze attenuanti, determinazione della pena e recidiva; la sentenza di merito ha motivato il mancato favore verso il ricorrente anche alla luce della recidiva, rendendo inammissibile il relativo motivo di cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha disposto l'imposizione delle spese processuali e il versamento in favore della Cassa delle ammende come previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 va applicata la sospensione dei termini prevista dalla legge n. 103/2017 ("Orlando"), con la conseguenza che nel calcolo della prescrizione devono essere computati fino a 1 anno e 6 mesi di sospensione per gli effetti indicati dall'art. 159 c.p. (testo previgente).
  • Per i reati commessi a partire dal 10 gennaio 2020 si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 134/2021 ("Cartabia").
  • Il corretto calcolo dei termini di prescrizione richiede attenzione alle date di consumazione del reato e alle eventuali sospensioni normative: se la prescrizione è già spirata al momento della pronuncia, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato.
  • Il riconoscimento fotografico o la dichiarazione ricognitiva della persona offesa, se dettagliata e priva di elementi che rendano manifestamente inaffidabile il dichiarante, può da sola fondare una pronuncia di responsabilità in assenza di esigenze di riscontro esterno.
  • La quantificazione della pena in sede di merito rientra in un ampio margine di discrezionalità dei giudici purché la motivazione rispetti i parametri dell'art. 133 c.p.; contestazioni generiche sull'apprezzamento delle circostanze non superano di solito la soglia di ammissibilità in Cassazione.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; procedure scritte sono possibili se non è stata richiesta la trattazione orale nei termini previsti.

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