Cassazione Civile, Ordinanza n. 22984/2021 del 17/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una sentenza della commissione tributaria provinciale che aveva definito un giudizio avente ad oggetto l'opposizione ad iscrizione ipotecaria. La parte contribuente aveva proposto ricorso per revocazione avverso tale sentenza di primo grado, deducendo un errore di fatto revocatorio: in sintesi, sosteneva di avere depositato la prova della notifica all'agente della riscossione, prova che sarebbe stata sottratta dal fascicolo, e che l'eventuale mancato deposito avrebbe dovuto essere rilevato preliminarmente dal giudice. In appello contro la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione, la contribuente ha anche sostenuto che l'errore di fatto dovesse essere fatto valere solo con revocazione e non con l'appello, e che limitare la revocazione alle sentenze di appello o di unico grado violerebbe il diritto di difesa. In cassazione ha denunciato violazione dell'art. 64 del d.lgs. n. 546/1992 in combinato con l'art. 395 c.p.c., contestando la decisione della CTR che aveva ritenuto inammissibile la revocazione proposta contro una sentenza di primo grado, affermando che il rimedio corretto fosse l'appello ex art. 52 d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla regola di impugnabilità delle sentenze con revocazione e inammissibile la parte di ricorso che sollecitava una rivalutazione dell'asserito errore di fatto. Ha affermato che, non essendo ancora decorso il termine per proporre appello al momento della proposizione del ricorso per revocazione, la sentenza di primo grado doveva essere impugnata con il normale mezzo di gravame; la revocazione è rimedio sussidiario e non concorre con l'appello. Ha inoltre precisato che la notificazione dell'istanza di correzione di errore materiale non fa decorrere il termine breve per l'impugnazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto. È stata inoltre disposta la trasmissione della decisione al giudice di merito per la valutazione sulla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
richiamato in combinato con l'art. 395 c.p.c. per escludere l'ammissibilità della revocazione avverso la sentenza di primo grado quando sia ancora esperibile l'appello
la revocazione è prevista per le sentenze pronunciate in unico grado o in appello; non è rimedio concorrente con l'appello contro sentenze di primo grado ancora impugnabili con gravame ordinario
la domanda di revocazione va proposta dinanzi al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata
la Corte esclude l'applicabilità della norma perché presuppone la scadenza del termine per appellare, circostanza non verificatasi nel caso concreto
è il mezzo ordinario di impugnazione della sentenza di primo grado nel processo tributario, da utilizzare quando il termine d'appello non sia ancora spirato
richiamato dalla ricorrente come regola sulla rilevazione preliminare del vizio di mancata produzione della prova di notifica
il termine breve per impugnare non decorre dalla notificazione dell'istanza di correzione di errore materiale, che ha natura amministrativa e non impugnatoria
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione
richiamato per l'illustrazione del ricorso in memoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
richiamato quale base per l'eventuale revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
giustifica la trasmissione della copia della decisione al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato per le valutazioni conseguenti
art. 3 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi di illegittimità costituzionale della limitazione del rimedio revocatorio
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa
richiamato in relazione al regime di prenotazione a debito per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Massime di principio
- Nel processo tributario, la revocazione ordinaria non è un rimedio concorrente con l'appello: se contro la sentenza di primo grado è ancora esperibile il gravame ordinario, il rimedio corretto è l'appello e non la revocazione.
- La revocazione ex art. 395 c.p.c. presuppone, per le sentenze di primo grado, che sia decorso il termine per proporre appello; finché l'appello è proponibile, i motivi di revocazione si convertono in motivi di appello.
- La notificazione dell'istanza di correzione di errore materiale non fa decorrere il termine breve d'impugnazione, perché il relativo procedimento ha natura amministrativa e non impugnatoria.
- L'errore di fatto dedotto come motivo di revocazione non può essere riesaminato in cassazione se il giudice di merito non lo ha scrutinato, ma ha deciso soltanto sulla preliminare ammissibilità del rimedio.
- In caso di rigetto integrale o inammissibilità del ricorso per cassazione, il giudice deve dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ma la concreta debenza resta rimessa alla verifica dell'amministrazione competente, anche in presenza di patrocinio a spese dello Stato suscettibile di revoca.
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