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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30341/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un estratto di ruolo e delle correlate cartelle esattoriali di cui egli dichiarava di essere venuto a conoscenza solo tramite richiesta di estratto. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto in parte il ricorso; la Commissione tributaria regionale, a sua volta, aveva parzialmente accolto l’appello dell’ente della riscossione. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle entrate-Riscossione e la Regione Campania con due motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle doglianze relative alla rituale notifica di un avviso di accertamento esecutivo sotteso agli atti impugnati; 2) violazione delle norme sulla notificazione degli atti (artt. 137, 138, 139 e ss. c.p.c., art. 26 d.P.R. n. 602/1973, artt. 1335 e 2697 c.c.), per asserito malgoverno delle regole sulla regolarità delle notifiche delle cartelle. La Corte, tuttavia, ha ritenuto decisiva la sopravvenienza normativa dell’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, che ha introdotto nell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo e sui limiti all’impugnazione del ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata. Poiché il contribuente non aveva allegato né dimostrato uno specifico interesse ad agire nei casi tipizzati dalla nuova disciplina, la domanda originaria è stata ritenuta non proponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto la ricostruzione fondata sullo ius superveniens: ha applicato ai giudizi pendenti il comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite, e ha rilevato che l’originario ricorrente non aveva dedotto un interesse qualificato all’impugnazione dell’estratto di ruolo o della cartella invalidamente notificata. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza normativa e giurisprudenziale intervenuta nel corso del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come base del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come base del motivo di ricorso per violazione di legge sulle notificazioni.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    Disposizione sopravvenuta ritenuta applicabile ai processi pendenti, perché concreta e specifica l’interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata.

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Norma novellata con l’introduzione del comma 4-bis sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo e sui limiti all’impugnazione di ruolo e cartella.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto [...] oppure per la riscossione di somme [...] o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"

    L’impugnazione diretta è ammessa solo in presenza di uno specifico pregiudizio tipizzato; altrimenti l’estratto di ruolo non è impugnabile.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Richiamato come uno dei casi in cui l’iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio rilevante ai fini dell’impugnazione diretta.

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato come altro caso tipizzato di pregiudizio che consente la diretta impugnazione.

  • art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40

    Richiamato in relazione alle verifiche sui pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 137 c.p.c.

    Invocato per contestare la regolarità delle notifiche.

  • art. 138 c.p.c.

    Invocato per contestare la regolarità delle notifiche.

  • art. 139 c.p.c.

    Invocato per contestare la regolarità delle notifiche.

  • art. 1335 c.c.

    Invocato nel secondo motivo come norma sulla conoscenza delle dichiarazioni e degli atti.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato nel secondo motivo con riguardo all’onere della prova della regolarità delle notificazioni o dei relativi fatti costitutivi.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per la possibilità di depositare documentazione in cassazione al fine di allegare l’interesse ad agire sopravvenuto.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    Base per la cassazione senza rinvio quando la domanda non poteva essere proposta originariamente.

Massime di principio

  • In tema di impugnazione di estratti di ruolo e cartelle asseritamente non notificate o invalidamente notificate, l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 consente la tutela diretta solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla norma.
  • La nuova disciplina sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti, poiché incide sulla condizione dell’azione e specifica l’interesse ad agire, che è elemento dinamico valutabile sino alla decisione.
  • Se il contribuente non allega e prova l’interesse qualificato richiesto dalla norma sopravvenuta, l’originaria impugnazione dell’estratto di ruolo o della cartella è inammissibile e la cassazione può avvenire senza rinvio, perché la domanda non era proponibile ab origine.
  • Quando una sopravvenienza normativa rilevante interviene nel corso del giudizio di legittimità, essa può essere valutata in cassazione anche mediante produzione documentale nei limiti consentiti dal codice di rito; ove siano necessari accertamenti di fatto ulteriori, provvede il giudice del rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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