Cassazione Civile, Ordinanza n. 15511/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (dirigente)
La controversia
La controversia nasce dal mancato conferimento alla dirigente regionale di incarichi di "dirigente di settore" che, secondo la sua prospettazione, le sarebbero spettati o quanto meno avrebbero dovuto esserle attribuiti all'esito di procedure comparative conformi all'art. 19 d.lgs. n. 165/2001 e ai principi di imparzialità, buon andamento, correttezza e buona fede. La ricorrente aveva chiesto in giudizio il pagamento della differenza tra il trattamento economico del dirigente di servizio, da lei effettivamente svolto, e quello del dirigente di settore, sostenendo che la Regione avesse assegnato tali incarichi senza comparazione, senza adeguata motivazione e talvolta anche a soggetti esterni, omettendo di considerare il suo curriculum e la sua posizione. La Corte d'appello aveva invece escluso sia l'esistenza di un diritto soggettivo al conferimento dell'incarico, sia la configurabilità del danno, ritenendo non provata la partecipazione a procedure comparative e considerando decisivo il fatto che la ricorrente avesse sempre svolto mansioni di dirigente di servizio. Nel ricorso per cassazione vengono articolati quattro motivi: violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 97 Cost. per mancata procedimentalizzazione e comparazione; violazione dell'art. 19, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 per omessa verifica dell'interesse pubblico all'esterno; violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra dirigenti; omessa pronuncia e ultrapetizione, con richiamo alla giurisprudenza sul diritto al risarcimento da perdita di chance quando la selezione sia opaca o immotivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, i motivi di ricorso. Ha qualificato la domanda non come pretesa all'assegnazione dell'incarico, ma come domanda risarcitoria da perdita di chance per mancata comparazione e mancata motivazione nei conferimenti degli incarichi dirigenziali di settore. Ha affermato che, nel regime applicabile alla dirigenza regionale calabrese e all'impiego pubblico privatizzato, l'amministrazione è tenuta a rispettare criteri di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento, procedendo a valutazioni comparative ed esternando le ragioni delle proprie scelte; l'omissione di tali adempimenti integra inadempimento contrattuale fonte di danno risarcibile. Ha quindi censurato la sentenza impugnata per non essersi conformata a tali principi e l'ha cassata con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale utilizzata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge
impone criteri di scelta e valutazioni comparative nel conferimento degli incarichi dirigenziali; la loro violazione può integrare inadempimento risarcibile
art. 19, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
richiede l'adeguata comparazione e la verifica dell'interesse pubblico nel conferimento di incarichi a soggetti esterni
art. 97 Cost.
richiamo ai principi di imparzialità e buon andamento che sorreggono l'obbligo di comparazione e motivazione
esprimono i criteri di correttezza e buona fede applicabili anche all'amministrazione datrice di lavoro
richiamato per qualificare la posizione soggettiva tutelabile del dipendente in relazione agli atti preliminari al conferimento dell'incarico
Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7, artt. 22, 23, 24, 30, 31, 32
disciplinano l'ordinamento della dirigenza regionale calabrese, l'unica qualifica dirigenziale, l'articolazione in dipartimenti/settori/servizi e i criteri motivati di assegnazione degli incarichi
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il conferimento di incarichi dirigenziali è soggetto ai canoni di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento; quando la legge impone criteri di scelta e comparazione, l'amministrazione deve renderne percepibili le ragioni con adeguata motivazione.
- La mancata attivazione di procedure comparative o la mancata esternazione dei criteri di selezione non fonda, di per sé, un diritto del dipendente all'incarico, ma può integrare un inadempimento della P.A. fonte di responsabilità risarcitoria da perdita di chance.
- Ai fini del danno da perdita di chance, occorre distinguere tra motivazione assente/illegittima e motivazione insufficiente: nel primo caso il giudice deve procedere a una nuova valutazione comparativa prognostica; nel secondo valuta la probabilità di esito favorevole alla luce dei criteri effettivamente indicati dall'amministrazione.
- Il risarcimento per mancato conferimento di incarico dirigenziale può essere liquidato equitativamente in una percentuale del trattamento economico correlato all'incarico, parametrata alla probabilità di ottenere la nomina e all'esperienza professionale del candidato.
- Nel sistema della dirigenza regionale calabrese, l'unicità della qualifica non esclude una graduazione funzionale e retributiva tra dipartimenti, settori e servizi; l'assegnazione a strutture con diverso livello di responsabilità richiede motivazione e rispetto dei criteri legali.
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