Cassazione Penale, Ordinanza n. 35152/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 19 febbraio 2026 della Corte di appello di Catania, che aveva confermato la decisione del G.i.p. del Tribunale di Catania del 17 ottobre 2025, resa all'esito del rito abbreviato. Dopo averlo assolto dalla ricettazione contestata al capo A, il G.i.p. lo aveva ritenuto responsabile della detenzione illegale di materiale esplodente ai sensi dell'art. 2 della legge n. 895 del 1967 e del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, riconoscendo la continuazione e applicando la diminuente per il rito abbreviato; la pena era stata determinata in cinque anni di reclusione ed euro 22.000 di multa. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale aveva affermato la responsabilità senza argomentazioni valide e aveva richiamato fatti giudiziari pregressi, trascurando il fatto-reato e la personalità dell'imputato. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era generica e assertiva, priva di confronto con le ragioni della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità: il ricorrente non ha formulato rilievi critici puntuali contro la motivazione della sentenza d'appello. La Corte territoriale aveva motivato in modo puntuale e non manifestamente illogico l'esclusione della lieve entità, considerando congiuntamente la disponibilità di sostanze di diversa tipologia, l'elevata quantità di cocaina, la purezza, il materiale per il confezionamento, il collegamento con un circuito di distribuzione non riconducibile allo spaccio minimo e il tentativo di disfarsi dei borsoni contenenti lo stupefacente; aveva inoltre considerato il rinvenimento di materiale esplodente in un contesto abitativo particolarmente pericoloso. Le contestazioni del ricorrente miravano invece a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e non indicavano specifiche fratture logiche. Anche il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche erano stati motivati: lo stato di incensuratezza non era decisivo, il rito abbreviato era già stato remunerato dalla relativa diminuente e le dichiarazioni dell'imputato non erano state ritenute un'effettiva ammissione di responsabilità; la pena base e l'aumento per la continuazione erano stati giustificati in relazione alla quantità e qualità delle sostanze, alla capacità organizzativa desunta dalle modalità del fatto e alla pericolosità del materiale esplodente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte di appello ha svolto una motivazione puntuale e non manifestamente illogica. Ha escluso la riconducibilità del fatto nell'ipotesi di lieve entità valorizzando, non il solo dato ponderale, ma la complessiva gravità della condotta: la disponibilità di sostanze di diversa tipologia, l'elevata quantità di cocaina, la purezza delle sostanze, la presenza di materiale per il confezionamento, il collegamento con un circuito di distribuzione non riducibile allo spaccio di minima dimensione e il tentativo 'dell'imputato di disfarsi dei borsoni contenenti lo stupefacente. Ha inoltre richiamato, in modo coerente, il rinvenimento del materiale esplodente, detenuto in un contesto abitativo connotato da particolare pericolosità.
La decisione dà conto della responsabilità per il reato relativo alla detenzione di materiale esplodente e considera il rinvenimento e il contesto di detenzione quali elementi di gravità rilevanti nel complessivo apprezzamento della vicenda e del trattamento sanzionatorio.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte di appello ha svolto una motivazione puntuale e non manifestamente illogica. Ha escluso la riconducibilità del fatto nell'ipotesi di lieve entità valorizzando, non il solo dato ponderale, ma la complessiva gravità della condotta: la disponibilità di sostanze di diversa tipologia, l'elevata quantità di cocaina, la purezza delle sostanze, la presenza di materiale per il confezionamento, il collegamento con un circuito di distribuzione non riducibile allo spaccio di minima dimensione e il tentativo 'dell'imputato di disfarsi dei borsoni contenenti lo stupefacente.
La valutazione della lieve entità della condotta deve fondarsi sulla gravità complessiva del fatto e non sul solo dato ponderale; sono pertinenti, nel caso esaminato, tipologia, quantità e purezza delle sostanze, materiale di confezionamento, inserimento in un circuito distributivo e condotte tenute dall'imputato.
Una simile prospettazione è estranea al giudizio di legittimità, nel quale non è consentita una rivalutazione del merito, essendoriservato a questa Corte il solo controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione, nei limiti del vizio deducibile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione non consente una nuova valutazione del merito; il sindacato della Corte è circoscritto al controllo della tenuta logica e giuridica della motivazione nei limiti dei vizi deducibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero dall'obbligo di versamento, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria di inammissibilità comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta rilievi critici puntuali rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionato alla specificità della motivazione censurata.
- La valutazione della lieve entità in materia di stupefacenti non può essere ridotta al solo dato ponderale, ma deve considerare la complessiva gravità della condotta e gli indici concreti risultanti dal caso, tra cui tipologia, quantità e purezza delle sostanze, materiale di confezionamento, collegamento con un circuito distributivo e modalità della condotta.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito; le censure devono individuare specifiche carenze logiche o giuridiche della motivazione, e non limitarsi a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono adeguatamente motivati quando il giudice esplicita la valutazione degli elementi addotti e indica i fattori concreti posti a base della pena, purché le doglianze non si confrontino genericamente con tale motivazione.
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