Cassazione Civile, Ordinanza n. 24523/2021 del 10/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi asseritamente maturati per attività giudiziale svolta nell'interesse di una società. La società ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi, di non aver conferito incarico al professionista intimante, ma solo a un altro avvocato del medesimo studio; ha inoltre richiamato una scrittura del 27.11.2014 con cui sarebbe stato pattuito un compenso a percentuale, dovuto solo all'esito del giudizio contro un terzo, deducendo che, in caso di recesso anticipato, quel patto avrebbe dovuto impedire la pretesa del compenso prima della definizione della lite. In cassazione la società ha articolato tre motivi: violazione di legge per aver il Tribunale ritenuto il professionista parte del rapporto e titolare del credito; nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione; violazione degli artt. 1322, 1362, 2233 e 2237 c.c. e del d.m. n. 55/2014, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente disapplicato il patto sul compenso e dovuto applicare le tariffe forensi solo in via sussidiaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo investisse in realtà una valutazione di merito sulla titolarità del rapporto professionale e del credito, sorretta da motivazione compiuta e non sindacabile nei limiti dedotti; ha escluso la nullità per motivazione mancante o apparente; ha poi condiviso la conclusione del Tribunale secondo cui la scrittura del 27.11.2014 disciplinava solo una specifica modalità di liquidazione del compenso, destinata a operare al verificarsi di determinati eventi, ma non escludeva il diritto al compenso per l'attività già svolta sino al recesso del cliente. Conseguentemente la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
i motivi sono stati scrutinati alla luce dei vizi dedotti, ma la Corte ha chiarito che la censura sulla valutazione delle prove e sulla titolarità del rapporto si risolveva in un sindacato di merito non consentito in cassazione; ha inoltre ribadito i limiti del vizio motivazionale dopo la riforma del n. 5.
la nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo in presenza di un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non nel caso di semplice dissenso sulla valutazione del materiale probatorio.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza, ma ritenuto non violato perché la motivazione era presente e intelligibile.
richiamato nel procedimento camerale per la proposta di manifesta infondatezza dei motivi.
richiamato per la fissazione dell'adunanza camerale.
la Corte ha ribadito che le tariffe o i parametri operano solo in difetto di accordo sul compenso; se esiste un accordo, questo regola la remunerazione nei limiti in cui sia applicabile.
il recesso del cliente non elimina il diritto del professionista al compenso per l'attività già svolta; può incidere solo sulle modalità pattuite di liquidazione se queste presuppongano eventi futuri non verificatisi.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia dell'autonomia contrattuale, ma la Corte ha osservato che il patto va interpretato secondo il suo tenore: qui prevedeva solo una modalità di quantificazione condizionata, non l'azzeramento del compenso.
la scrittura privata va interpretata secondo il senso letterale e logico delle clausole; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la pattuizione riguardasse solo il meccanismo di calcolo del compenso.
invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo perché la controversia era risolta sul piano dell'esistenza e dell'operatività del patto di compenso.
richiamato insieme all'art. 1 del decreto, senza accoglimento della tesi della ricorrente.
comma 1-quater; comma 1-bis
la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è sindacabile, se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge, la valutazione di merito con cui il giudice accerta chi sia parte del rapporto professionale e titolare del credito per compensi, quando tale valutazione sia sorretta da motivazione chiara e coerente.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa ricorre solo quando la motivazione sia realmente inesistente o talmente incoerente da tradursi in violazione costituzionalmente rilevante; non basta il dissenso della parte sulla lettura delle prove.
- Se un accordo professionale prevede un compenso parametrato a eventi futuri specifici, la sopravvenuta impossibilità di verificarsi di quei soli eventi non elimina automaticamente il diritto al compenso per l'attività già svolta, ma può incidere soltanto sulla modalità pattuita di quantificazione.
- Il recesso anticipato del cliente dal contratto d'opera professionale non comporta, di regola, la gratuità della prestazione già eseguita; resta dovuto un compenso per l'opera resa, da determinarsi secondo il contratto ove ancora applicabile o, in difetto, secondo i parametri legali.
- Le tariffe o i parametri forensi operano in via sussidiaria rispetto all'accordo tra le parti: se il patto di compenso è valido e interpretabile, il giudice deve anzitutto verificare la sua concreta operatività, prima di ricorrere ai criteri legali.
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