Sentenza del 10/11/2016 n. 3917 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TESTO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IVA e IRAP per l'anno 2003, con i quali l'Agenzia aveva determinato induttivamente un reddito di 86.995 euro, a causa dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. In primo grado il ricorso era stato accolto. L'Agenzia ha appellato sostenendo che la Commissione provinciale aveva erroneamente applicato il principio di non contestazione e aveva attribuito in modo errato l'onere della prova. La Commissione regionale ha ritenuto che la costituzione dell'Ufficio con richiesta di rigetto integrale del ricorso escludesse qualsiasi ammissione per non contestazione e che, in caso di omessa dichiarazione, l'accertamento induttivo potesse fondarsi anche su presunzioni semplici prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto. La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale è stata riformata e il ricorso originario del contribuente è stato rigettato, con conferma degli avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IVA e IRAP. Il contribuente, rimasto contumace in appello e privo di adeguata prova contraria, è stato condannato a rifondere le spese di giudizio: 1.000 euro per il primo grado e 1.200 euro per l'appello, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 41 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38.
In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria può determinare il reddito con metodo induttivo utilizzando qualsiasi elemento probatorio e anche presunzioni cosiddette supersemplici, non necessariamente caratterizzate da gravità, precisione e concordanza.
Art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma consente l'accertamento induttivo ai fini IVA nei casi previsti dalla legge, tra cui l'omessa presentazione della dichiarazione.
Art. 38, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
I requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni possono essere derogati nell'accertamento conseguente all'omessa presentazione della dichiarazione, secondo il richiamo operato dall'art. 41.
Art. 91 del codice di procedura civile
La parte soccombente è stata condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dall'altra parte.
Principio di non contestazione nel processo tributario
La mancata presa di posizione dell'Ufficio sulle singole deduzioni del contribuente non equivale automaticamente ad ammissione, quando l'Amministrazione abbia chiesto il rigetto integrale del ricorso e la conferma dell'atto impositivo.
Massime di principio
- Quando il contribuente omette completamente la dichiarazione, l'Amministrazione può ricostruire il reddito in via induttiva utilizzando una pluralità di dati e presunzioni anche non dotate dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito una ricostruzione presuntiva dell'imponibile, spetta al contribuente allegare e provare concretamente fatti idonei a ridurre, modificare o escludere il reddito accertato; mere contestazioni o affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Il giudice non può considerare non contestati i fatti dedotti dal contribuente se l'Ufficio ha preso posizione chiedendo il rigetto complessivo del ricorso e la conferma dell'accertamento.
- In situazioni analoghe è essenziale produrre documentazione contabile, bancaria e commerciale specifica, dimostrando analiticamente perché i dati o le presunzioni utilizzati dall'Ufficio non riflettano il reddito effettivamente prodotto.
- La mancata partecipazione al giudizio d'appello e l'assenza di prova contraria espongono il contribuente a una significativa probabilità di conferma dell'accertamento e alla condanna alle spese processuali.
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