Sentenza del 10/11/2016 n. 855 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale -- Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) - Nozione di "prestazioni di servizi a titolo oneroso" - Messa a disposizione di un cavallo ad un organizzatore di gare ippiche da parte di un soggetto passivo - Corrispettivo - Diritto a detrazione delle spese connesse alle corse dei cavalli - Spese generali connesse all'insieme dell'attività economica - Allegato III, punto 14 - Aliquota ridotta dell'IVA applicabile al diritto di uso di impianti sportivi - Prestazione unica o da più prestazioni indipendenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, se la messa a disposizione dei cavalli propri per la partecipazione a gare ippiche costituisse una prestazione di servizi a titolo oneroso, in particolare in presenza di premi subordinati al risultato; dall'altro, se le spese di preparazione e partecipazione alle corse dessero diritto alla detrazione dell'IVA e se il servizio complesso di gestione della scuderia potesse beneficiare dell'aliquota ridotta prevista per l'uso di impianti sportivi.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che la messa a disposizione del cavallo non è una prestazione imponibile quando non comporta un compenso diretto e il premio dipende dal conseguimento di una posizione utile in gara, poiché l'alea esclude un nesso diretto tra servizio e corrispettivo. Essa è invece imponibile se l'organizzatore corrisponde una remunerazione indipendente dal risultato. Le spese relative alla preparazione e partecipazione dei cavalli propri sono detraibili se presentano un nesso diretto e immediato con il complesso dell'attività economica, ad esempio perché i cavalli sono destinati alla vendita o la partecipazione alle gare promuove oggettivamente l'attività della scuderia. In tal caso, i premi vinti non entrano nella base imponibile IVA. Infine, la prestazione complessa comprendente allenamento, uso degli impianti, scuderizzazione, nutrimento e cure non può beneficiare dell'aliquota ridotta se l'allenamento e l'uso degli impianti sono elementi equivalenti oppure se l'allenamento è l'elemento principale. La verifica concreta è rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
Sono soggette all'IVA le [...] prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso [...]
Richiede un nesso diretto tra la prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito. Un premio subordinato a un risultato incerto non costituisce, di per sé, corrispettivo diretto.
Articoli 167 e 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto [...] di detrarre [...] l'IVA dovuta o assolta [...]
La detrazione è ammessa quando le spese a monte presentano un nesso diretto e immediato con operazioni imponibili specifiche oppure con il complesso dell'attività economica imponibile.
Articolo 173, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
La detrazione è ammessa soltanto per il prorata dell'IVA relativo alla prima categoria di operazioni.
Quando il soggetto passivo svolge sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non lo danno, la detrazione deve essere proporzionata.
Articolo 73, direttiva 2006/112/CE
La base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore [...]
Un premio rientra nella base imponibile solo se costituisce il corrispettivo effettivo di una prestazione. Il premio aleatorio legato al risultato della gara non vi rientra.
Articolo 98 e allegato III, punto 14, direttiva 2006/112/CE
Diritto di uso di impianti sportivi
L'aliquota ridotta è una deroga da interpretare restrittivamente e può applicarsi al reale diritto di usare impianti sportivi per la pratica sportiva, non automaticamente a servizi ulteriori come allenamento, scuderizzazione, alimentazione e cure.
Massime di principio
- Ai fini IVA, un pagamento è un corrispettivo imponibile solo se esiste un nesso diretto tra il servizio e la remunerazione; un compenso incerto e subordinato a un risultato aleatorio normalmente non soddisfa tale requisito.
- L'assenza di una specifica operazione imponibile a valle non comporta automaticamente la perdita della detrazione: le spese possono essere detraibili se costituiscono costi generali direttamente e oggettivamente collegati all'attività economica imponibile.
- Per dimostrare il nesso con l'attività economica occorre documentare finalità commerciali concrete, come la vendita dei beni, la promozione dell'impresa o l'incremento dei ricavi, evitando che le spese risultino destinate a interessi meramente privati.
- Le aliquote IVA ridotte devono essere interpretate restrittivamente. In una prestazione composta da più elementi, l'aliquota ridotta applicabile a un solo componente non si estende all'intero servizio quando gli elementi sono equivalenti o quando prevale un elemento non agevolabile.
- Per qualificare una prestazione complessa occorre stabilire se vi sia un'unica prestazione economica inscindibile, distinguendo tra prestazione principale, prestazioni accessorie ed elementi equivalenti; la valutazione dipende dal contenuto effettivo dei contratti e dalla percezione del cliente.
Testo integrale
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