Sentenza del 10/11/2016 n. 2888 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Impugnazioni straordinarie - revocazione - art. 395, comma 4, c.p.c. - sentenza - declaratoria di illegittimità - avviso di accertamento - omesso esame argomentazioni ricorrente - errore di fatto - non è tale - inammissibilità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda di revocazione è stata dichiarata inammissibile. Il mancato esame di una questione o di un'argomentazione non integra, di per sé, un errore di fatto revocatorio, potendo dipendere dalla scelta del giudice di fondare la decisione su un percorso logico-giuridico autonomo e completo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un errore di fatto, lamentando che la sentenza avesse omesso di esaminare alcune sue argomentazioni o motivi di contestazione. Secondo la prospettazione, tale omissione avrebbe dovuto consentire la revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, comma 4, c.p.c. La Corte ha però ritenuto che il giudice non sia obbligato a esaminare singolarmente ogni argomento difensivo, quando la motivazione adottata sia comunque sufficiente a spiegare la decisione e assorba, anche implicitamente, le questioni non esaminate.
Norme richiamate
Art. 395, comma 4, c.p.c.
La revocazione è ammessa se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà processuale, non nella semplice omissione di una questione o nella critica alla valutazione giuridica e motivazionale compiuta dal giudice.
Massime di principio
- Il giudice non deve necessariamente rispondere separatamente a ogni singola argomentazione delle parti, purché la motivazione esponga in modo sufficiente e coerente le ragioni della decisione.
- L'omesso esame di una difesa può essere implicitamente assorbito dal percorso motivazionale adottato e non costituisce automaticamente un errore di fatto.
- La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata come mezzo per ottenere una nuova valutazione delle argomentazioni, delle prove o della correttezza giuridica della sentenza.
- Per configurare l'errore revocatorio occorre dimostrare una concreta falsa percezione di un fatto processuale o documentale, decisivo e non controverso, tale da aver determinato la decisione.
- Quando la doglianza riguarda la completezza o la correttezza della motivazione, devono essere valutati i rimedi impugnatori ordinari eventualmente applicabili, non la revocazione ex art. 395, comma 4, c.p.c.
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