Sentenza del 10/11/2016 n. 1374 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
L'adesione alla rivalutazione delle partecipazioni non negoziate, art. 5 L.448/01, non può essere revocata tacitamente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva aderito alla rivalutazione fiscale della partecipazione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448/2001, presentando una perizia asseverata e dichiarando di voler versare l'imposta sostitutiva in forma rateale. Dopo aver pagato la prima rata, aveva omesso le successive, sostenendo che tale comportamento costituisse una rinuncia tacita al beneficio, anche perché la partecipazione era stata poi ceduta a un prezzo inferiore al valore rivalutato e non si era realizzata la plusvalenza prevista. L'Agenzia delle Entrate ha contestato questa tesi, sostenendo che il pagamento della prima rata aveva perfezionato l'adesione e reso dovuto l'intero importo dell'imposta sostitutiva.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la cartella di pagamento. Ha stabilito che l'adesione alla rivalutazione, una volta formalizzata mediante dichiarazione, perizia asseverata e pagamento della prima rata, costituiva un atto di autonomia negoziale non revocabile tacitamente. L'eventuale correzione avrebbe dovuto essere effettuata nei termini previsti per la dichiarazione integrativa, che nel caso concreto erano ormai decorsi. È stato inoltre precisato che l'obbligazione tributaria nasce dalla perizia asseverata e dalla manifestazione di volontà nella dichiarazione, non dalla successiva cessione della partecipazione o dall'effettiva realizzazione della plusvalenza. Il ricorso del contribuente contro la cartella è stato quindi respinto, con condanna al pagamento di 1.000 euro per il primo grado e 1.000 euro per il secondo grado.
Norme richiamate
Art. 5 legge n. 448/2001
Rivalutazione delle partecipazioni non negoziate mediante perizia asseverata e pagamento di un'imposta sostitutiva.
L'adesione alla rivalutazione si perfeziona con la perizia asseverata e la manifestazione della volontà di avvalersi del regime nella dichiarazione, insieme al pagamento della prima rata. Non è necessario che si realizzi successivamente una plusvalenza né che la partecipazione venga ceduta al valore rivalutato.
Art. 2 DPR n. 322/1998
Disciplina delle dichiarazioni integrative e della correzione di errori od omissioni.
La scelta di aderire alla rivalutazione non è stata considerata una semplice dichiarazione di scienza liberamente modificabile, ma un atto di autonomia negoziale. La modifica o la correzione avrebbe comunque dovuto essere effettuata tempestivamente mediante dichiarazione integrativa.
Art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/1998
Possibilità di integrare la dichiarazione per correggere errori od omissioni entro i termini previsti dalla legge.
Il contribuente avrebbe potuto correggere la propria scelta solo entro i termini normativamente previsti; una volta decorso il termine, l'adesione non era più emendabile in giudizio.
Art. 43 DPR n. 600/1973
Termini per l'accertamento delle dichiarazioni.
La sentenza richiama tale disposizione per individuare il termine entro il quale avrebbe potuto essere presentata una dichiarazione integrativa correttiva; nel caso concreto il termine era decorso.
Art. 36-bis DPR n. 600/1973
Controllo automatizzato delle dichiarazioni.
La mancata corresponsione delle rate successive dell'imposta sostitutiva è stata rilevata tramite controllo automatizzato e ha costituito la base per l'emissione della cartella di pagamento.
Art. 15 D.Lgs. n. 546/1992
Condanna alle spese di giudizio.
La parte contribuente, risultata soccombente in entrambi i gradi, è stata condannata alla rifusione delle spese processuali.
Art. 67 TUIR
Disciplina delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni.
La rivalutazione era stata richiesta per ridurre il valore fiscalmente rilevante della partecipazione e, conseguentemente, l'eventuale plusvalenza imponibile.
Massime di principio
- L'adesione a un regime fiscale opzionale, quando è formalizzata con gli adempimenti previsti e accompagnata dal pagamento della prima rata, può assumere natura vincolante e non può essere abbandonata tacitamente mediante la semplice omissione dei pagamenti successivi.
- La mancata realizzazione dell'operazione economica prevista, l'assenza di una plusvalenza o la successiva vendita a un prezzo inferiore al valore rivalutato non determinano automaticamente la revoca dell'opzione né eliminano l'obbligo tributario già sorto.
- Per correggere una scelta fiscale o rinunciare a un'opzione occorre utilizzare gli strumenti previsti dalla legge, come la dichiarazione integrativa, entro i termini applicabili; la correzione tardiva proposta soltanto in giudizio può essere dichiarata inammissibile o inefficace.
- Nelle rivalutazioni fiscali basate su perizia e dichiarazione, il momento decisivo per la nascita dell'obbligazione può essere la formalizzazione dell'opzione, non il successivo verificarsi dell'evento economico cui l'opzione mirava.
- L'assenza di un danno erariale concreto non esclude necessariamente la debenza dell'imposta, quando l'obbligazione deriva da una scelta fiscale validamente esercitata e non tempestivamente corretta.
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