Sentenza del 10/11/2016 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Aosta
OGGETTO: IRPEF - Detrazioni d'imposta per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nell'anno 2006 - Revocabilità del beneficio per ritardata comunicazione inizio lavori - Non sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta non fondata: l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione preventiva opera, in applicazione dei principi di legalità e di favor rei, anche rispetto alle violazioni commesse in anni precedenti, purché non ancora definite. Di conseguenza, l'omessa o ritardata comunicazione di inizio lavori non può determinare la revoca della detrazione né essere sanzionata in una fattispecie ancora pendente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva contestato la spettanza delle detrazioni fiscali, ritenendo rilevante l'omessa o tardiva comunicazione preventiva di inizio lavori. Il ricorrente ha sostenuto che, a seguito dell'eliminazione di tale adempimento ad opera dell'art. 7, comma 2, lettera q), del D.L. n. 70/2011, non fosse più possibile sanzionare la violazione, neppure con riferimento a periodi d'imposta precedenti, quando la situazione non fosse ancora definitivamente accertata.
Norme richiamate
Art. 7, comma 2, lettera q), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106
La norma ha eliminato l'obbligo di trasmettere preventivamente all'Agenzia delle Entrate la comunicazione di inizio lavori per beneficiare delle detrazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La soppressione dell'adempimento impedisce di sanzionare la sua omissione o tardività nelle controversie non ancora definite.
Art. 3, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
In applicazione del principio del favor rei, la legge successiva più favorevole si applica anche alle violazioni precedenti, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.
Art. 3 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La disposizione esprime il principio di legalità in materia sanzionatoria tributaria: nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge successiva, non costituisce più violazione o è punito in modo più favorevole.
Cassazione, Sezione tributaria, sentenza 17 dicembre 2014, n. 26475
La Corte ha riconosciuto che la soppressione dell'obbligo di comunicazione preventiva rileva anche per le annualità pregresse non ancora definitivamente definite, escludendo la revoca del beneficio fiscale per la sola omissione o tardività della comunicazione.
Massime di principio
- Quando un adempimento fiscale viene successivamente abolito, la relativa violazione non dovrebbe più produrre sanzioni nelle controversie non ancora definitivamente concluse, se la disciplina successiva è più favorevole.
- La mancata o tardiva comunicazione preventiva non comporta automaticamente la perdita di una detrazione edilizia quando l'unico elemento contestato è l'adempimento formale ormai soppresso.
- Il principio del favor rei opera per le sanzioni tributarie e può incidere anche su recuperi fiscali fondati esclusivamente sulla violazione dell'adempimento abolito, purché l'accertamento o la controversia non siano definitivi.
- Restano necessari gli altri requisiti sostanziali e documentali della detrazione, come l'effettiva esecuzione degli interventi, la spettanza della spesa e la corretta tracciabilità dei pagamenti.
- La definitività del provvedimento costituisce un limite: una volta divenuta incontestabile la sanzione o la pretesa fiscale, la disciplina più favorevole non consente normalmente di riaprire la questione.
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