Sentenza del 10/11/2016 n. 66 - Comm. Trib. Prov. Aosta
OGGETTO: Classamento impianti di risalita. Rettifica dell'Agenzia del Territorio da E1 a D8. Esclusione E1.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il riclassamento delle stazioni di partenza e arrivo di un impianto di risalita dalla categoria catastale E/1, relativa alle stazioni per servizi di trasporto, alla categoria D/8. Sosteneva che le stazioni funiviarie, essendo strutturalmente destinate al trasporto di persone e prive di autonomia funzionale e reddituale rispetto al servizio di trasporto, dovessero rimanere nel gruppo E. L'art. 2, comma 40, del D.L. n. 262/2006 non avrebbe eliminato tale possibilità, ma avrebbe soltanto escluso dalle categorie E le porzioni immobiliari aventi autonoma funzione e redditività commerciale, industriale o direzionale. Veniva inoltre contestata l'eventuale insufficienza della motivazione dell'avviso di classamento.
La decisione
La decisione ha riconosciuto che, nell'ambito della procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso di classamento può essere soddisfatta mediante l'indicazione dei dati oggettivi rilevati e della categoria attribuita, poiché il contribuente può confrontarli con quelli dichiarati e comprendere le ragioni della rettifica. Nel merito, ha affermato che le stazioni di partenza e arrivo e le relative pertinenze degli impianti funiviari, quando non presentano autonomia funzionale e reddituale rispetto al servizio di trasporto, appartengono alle categorie catastali del gruppo E, in particolare E/1. Solo i locali destinati ad attività ulteriori e autonome, come esercizi commerciali o strutture ricettive, devono essere censiti separatamente secondo la loro destinazione oggettiva. La rettifica a D/8 è quindi risultata illegittima per le parti prive di autonomia funzionale e reddituale.
Norme richiamate
Legge 24 marzo 1993, n. 75
Richiamata quale fonte della procedura di attribuzione della rendita catastale mediante dichiarazione e collaborazione del contribuente.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701
Disciplina la procedura DOCFA; nell'ambito di tale procedura, l'avviso di classamento è adeguatamente motivato anche attraverso l'indicazione dei dati oggettivi e della categoria attribuita.
Art. 2, comma 40, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
La norma non impone il passaggio automatico delle stazioni di trasporto dalla categoria E alla D/8. Essa esclude dalle categorie E soltanto le porzioni immobiliari che abbiano autonomia funzionale e reddituale rispetto al servizio principale.
Cassazione civile, sentenza n. 23031 del 2 novembre 2007
Richiamata a sostegno dei criteri di classificamento e della valutazione dell'autonomia funzionale e reddituale delle porzioni immobiliari.
Cassazione civile, sentenza n. 4541 del 5 marzo 2015
Indicata come precedente difforme, ma ritenuta non decisiva perché caratterizzata da una motivazione sintetica che non avrebbe esaminato le argomentazioni relative alla natura degli impianti funiviari come servizi di trasporto e all'assenza di autonomia delle stazioni.
Massime di principio
- Nel classamento catastale degli impianti di trasporto occorre verificare la funzione oggettiva dell'immobile e il suo rapporto con il servizio principale, non la finalità soggettiva degli utenti, come turismo o mobilità.
- Le stazioni e le pertinenze indispensabili al funzionamento di un servizio di trasporto possono restare nella categoria E/1 quando non hanno autonomia funzionale e reddituale rispetto al trasporto.
- L'art. 2, comma 40, del D.L. n. 262/2006 non determina automaticamente il riclassamento in categoria D/8: il passaggio è giustificato solo per locali o porzioni con autonoma destinazione e capacità reddituale, ad esempio negozi, ristoranti, uffici privati o strutture ricettive.
- In presenza di un complesso immobiliare con funzioni miste, le parti autonome devono essere individuate e censite separatamente secondo la loro destinazione oggettiva.
- Nella procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso può essere ritenuta sufficiente se consente di confrontare i dati dichiarati con quelli rilevati dall'Ufficio e di comprendere la ragione della diversa categoria attribuita.
- La natura pubblica o concessoria del servizio di trasporto e l'analogia funzionale con le stazioni ferroviarie costituiscono elementi rilevanti per sostenere l'appartenenza al gruppo catastale E, anche quando il servizio è gestito da un'impresa privata.
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