Cassazione Civile, Ordinanza n. 23918/2026 del 23/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Dopo il fallimento di una società, un ex dipendente ha chiesto l’ammissione al passivo per retribuzioni, TFR e compensi relativi a più rapporti di lavoro indicati come susseguitisi nel tempo. Il giudice delegato ha ammesso solo una parte minima del credito, escludendo il resto per difetto di valido titolo e per prescrizione. In opposizione allo stato passivo il creditore ha chiesto, tra l’altro, di accertare la nullità, annullabilità o inefficacia dei contratti di collaborazione stipulati dal 2013 in poi e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato unico e continuativo dal 2010 al 2021; in via alternativa ha invocato il riconoscimento del credito risultante dai bilanci della società. Ha inoltre dedotto che un primo contratto di collaborazione a progetto era illegittimo per mancanza del progetto specifico, con conversione in rapporto subordinato, e che il credito era stato interrotto dalla ricognizione contenuta in una missiva del 3 settembre 2021 e dalle annotazioni contabili di bilancio. Il tribunale ha respinto l’opposizione, dichiarando inammissibili le domande nuove proposte solo in sede di opposizione, confermando la prescrizione del credito e ritenendo non opponibile alla procedura la missiva priva di data certa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità delle domande nuove formulate solo in opposizione allo stato passivo, perché il procedimento ex art. 99 l.fall. ha natura impugnatoria e non consente emendatio libelli né nuove domande. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure sulla prescrizione e sulla ricognizione del debito perché non specifiche ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo stati riportati compiutamente gli atti e i documenti rilevanti né dimostrata la rituale produzione dei bilanci e della missiva. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decisiva del decreto, fondata sulla cessazione del rapporto di lavoro subordinato nel 2012, sicché l’eventuale illegittimità del successivo contratto a progetto non poteva far rivivere un rapporto già estinto; peraltro la missiva del 3 settembre 2021 era stata ritenuta inopponibile per mancanza di data certa. Il quarto motivo è stato parimenti inammissibile perché, sotto la veste dell’omesso esame di fatto decisivo, mirava in realtà a rivalutare risultanze contabili senza indicare con precisione il fatto storico decisivo trascurato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudizio di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio e non consente l’introduzione di domande nuove o l’emendatio libelli.
Richiamato nel primo motivo di ricorso per contestare la declaratoria di inammissibilità delle domande nuove, ma la censura non è stata accolta.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di nuove domande/eccezioni nel giudizio di opposizione; la Corte ha distinto il profilo dell’eccezione di interruzione della prescrizione, rilevabile d’ufficio nei limiti delle allegazioni e prove acquisite.
art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
Invocato per sostenere l’illegittimità del contratto di collaborazione a progetto per mancanza di uno specifico progetto, ma la questione è stata ritenuta irrilevante rispetto alla cessazione del precedente rapporto subordinato.
Richiamato dal ricorrente per la conversione del rapporto di collaborazione a progetto in lavoro subordinato.
Richiamato in relazione alla prescrizione dei crediti periodici di lavoro, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Le censure sono state ritenute inammissibili perché il ricorrente non ha riportato in modo specifico il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti, impedendo il controllo di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L’omesso esame di fatto decisivo è configurabile solo nei limiti rigorosi fissati dalle Sezioni Unite; non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o per indicare fatti non decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di natura impugnatoria, non possono essere introdotte domande nuove né modificati i fatti costitutivi posti a base della pretesa; il controllo del giudice resta circoscritto alla domanda e alle allegazioni già ritualmente dedotte nella verifica del passivo.
- L’eccezione di interruzione della prescrizione è rilevabile anche d’ufficio, ma solo sulla base di allegazioni e prove ritualmente introdotte nel processo; in cassazione, chi la invoca deve indicare con precisione dove e come tali fatti e documenti siano stati dedotti e prodotti.
- La censura di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove; il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata.
- L’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., richiede l’indicazione di un fatto storico specifico, realmente decisivo e trascurato dal giudice, non la mera contestazione della valutazione delle risultanze documentali o contabili.
- Un rapporto di lavoro subordinato cessato non può essere "riattivato" dall’eventuale illegittimità di un successivo contratto autonomo o parasubordinato: la contestazione di quest’ultimo è irrilevante se non incide sulla cessazione del precedente rapporto già estinto.
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