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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23984/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia originava da un giudizio promosso da un lavoratore per ottenere differenze retributive nei confronti della società datrice di lavoro. In appello la Corte territoriale aveva ritenuto accertato che il dipendente avesse prestato attività lavorativa per nove ore giornaliere in entrambi i periodi di lavoro considerati e, sulla base dei conteggi del consulente tecnico d'ufficio ritenuti incontestati, aveva condannato la società al pagamento di euro 14.965,94 oltre accessori. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: violazione e falsa applicazione di norme di diritto; omesso esame di fatti decisivi; mancata valutazione della condotta processuale del lavoratore. Nel corso del giudizio di legittimità la causa è stata però definita in rito per improcedibilità del ricorso, rilevandosi che la ricorrente non aveva depositato, entro il termine di legge, copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione; la successiva produzione tardiva, richiamata nella memoria, è stata ritenuta non idonea a sanare l'omissione. È stato inoltre accertato che la notifica del ricorso per cassazione era avvenuta oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza d'appello e che il controricorrente non aveva prodotto la relata, né ricorrevano altre circostanze idonee a escludere l'improcedibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha affermato che il mancato deposito, nel termine di cui all'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione comporta improcedibilità, salvo che la relata sia già nella disponibilità del giudice o che il ricorso sia stato notificato entro il termine breve, ipotesi non ricorrenti nel caso concreto. Ha inoltre precisato che, una volta riscontrata l'improcedibilità, non è consentito esaminare il ricorso nemmeno ai fini dell'inammissibilità. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, distratte in favore del difensore del controricorrente dichiaratosi anticipatario, nonché al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato, mentre nulla è stato disposto nei rapporti con l'INPS, rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    a pena di improcedibilità

    nel giudizio di cassazione va depositata, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, se la notifica è avvenuta; la sua omissione determina improcedibilità salvo specifiche eccezioni

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione camerale e per la disciplina della decisione in conformità alla proposta

  • art. 372 c.p.c.

    non consente di recuperare tardivamente l'omesso deposito della relata di notificazione o delle ricevute PEC necessarie a integrare l'art. 369 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicati, in base alla disciplina camerale richiamata, in conseguenza della definizione del giudizio conforme alla proposta

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, ove dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    è il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamati solo come qualificazione formale dei motivi di ricorso, che però non sono stati esaminati per l'improcedibilità

  • art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per l'applicazione delle conseguenze processuali e sanzionatorie della definizione in conformità alla proposta

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito, entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica è requisito processuale essenziale: la sua mancanza comporta improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità può essere esclusa solo se la relata di notifica risulti già comunque disponibile nel fascicolo del giudice o se la notificazione del ricorso per cassazione sia avvenuta entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
  • L'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c. non può essere sanata mediante successiva produzione tardiva ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
  • Quando il ricorso è improcedibile, la Corte non può esaminarlo neppure al fine di dichiararne l'inammissibilità.
  • La definizione camerale conforme alla proposta può comportare la condanna della parte soccombente alle spese, la distrazione al difensore anticipatario, l'applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieDifferenze retributiveRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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