Cassazione Civile, Ordinanza n. 23919/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di licenziamento collettivo poi dichiarato illegittimo in primo grado con ordine di reintegrazione. In esecuzione di tale ordine la società richiamava in servizio i lavoratori, assegnandoli alla sede di Catania e adottando atti organizzativi e disciplinari; i lavoratori non riprendevano la prestazione, anche in un contesto di ulteriori contenziosi sui trasferimenti, poi dichiarati antisindacali o illegittimi. Per il periodo compreso tra l'ordinanza/sentenza di reintegra e la successiva sentenza di appello che invece dichiarava legittimo il licenziamento, i lavoratori ottenevano decreti ingiuntivi per le retribuzioni maturate. La società proponeva opposizione sostenendo: inidoneità del titolo, difetto di prova scritta, indeterminatezza degli importi, mancata debenza delle somme per assenza di prestazione lavorativa, operatività dell'eccezione di inadempimento e, in appello, il venir meno del titolo per effetto della riforma della sentenza di reintegrazione. La Corte di appello accoglieva la tesi datoriale, revocando i decreti ingiuntivi e condannando alla restituzione delle somme. I lavoratori ricorrevano in cassazione denunciando violazione di norme civilistiche e processuali, assumendo che la riforma della pronuncia di reintegra non potesse travolgere automaticamente il diritto alle retribuzioni maturate nel periodo in cui il rapporto era stato effettivamente ripristinato e durante il quale il datore aveva esercitato poteri tipici del rapporto subordinato, con atti poi risultati illegittimi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'effetto espansivo esterno della riforma ex art. 336 c.p.c. opera rispetto alle conseguenze che discendono direttamente dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento, ma non travolge gli atti di concreta gestione del rapporto che, sia pure provvisoriamente, sia stato riattivato in esecuzione dell'ordine giudiziale di reintegra. Poiché la Corte territoriale aveva accertato che il rapporto era stato effettivamente ripristinato e che la datrice di lavoro aveva esercitato poteri organizzativi e disciplinari, con atti di trasferimento ritenuti illegittimi, la questione delle retribuzioni maturate nel periodo 16 novembre 2017 - 31 gennaio 2018 andava valutata alla luce dell'autonoma rilevanza di tali atti e dell'obbligo retributivo/risarcitorio derivante dal rapporto temporaneamente riattivato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato tra le norme sostanziali asseritamente violate, nel contesto dell'adempimento/inadempimento del rapporto di lavoro.
Richiamato tra le norme sostanziali asseritamente violate, nel contesto dell'adempimento/inadempimento del rapporto di lavoro.
Richiamato tra le norme sostanziali asseritamente violate, quale fonte dell'obbligazione retributiva/risarcitoria.
Richiamato tra le norme sostanziali asseritamente violate, con riferimento a correttezza e buona fede nel rapporto.
Richiamato tra le norme sostanziali asseritamente violate, in tema di danno e conseguenze risarcitorie.
Richiamato tra le norme sostanziali asseritamente violate, in relazione agli effetti del contratto e alla sua cessazione/ripristino.
Richiamato tra le norme sostanziali asseritamente violate, in tema di esecuzione secondo buona fede.
Richiamato tra le norme sostanziali asseritamente violate, nel contesto dell'inadempimento contrattuale.
Richiamato tra le norme sostanziali asseritamente violate, rispetto all'eccezione di inadempimento opposta dalla società.
La Corte lo valorizza come principio generale che consente di mantenere ferma la rilevanza giuridica e retributiva della prestazione lavorativa svolta o del rapporto temporaneamente ripristinato, evitando ingiustificati arricchimenti del datore di lavoro.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, nel ragionamento sulla provvisoria esecutività e sugli effetti della riforma.
La Corte afferma che l'effetto espansivo esterno della riforma opera immediatamente e non richiede il giudicato, ma si limita agli atti e provvedimenti direttamente dipendenti dalla sentenza riformata, non agli atti di concreta gestione del rapporto autonomamente compiuti nel periodo di ripristino.
È richiamato per qualificare gli effetti della declaratoria di illegittimità del licenziamento e della reintegrazione; le somme corrisposte in tale ambito sono trattate come risarcitorie, salvo il caso di effettiva ripresa dell'attività lavorativa.
Richiamato solo come riferimento ai procedimenti che avevano dichiarato antisindacali i trasferimenti adottati dalla società.
La Corte lo richiama per affermare che, a seguito della concreta ricostituzione del rapporto, sorgono i reciproci obblighi tipici del lavoro subordinato, compresa l'obbligazione retributiva.
La Corte lo richiama per evidenziare che gli atti di trasferimento adottati durante il rapporto ripristinato potevano integrare illegittimo esercizio dei poteri datoriali e rilevare ai fini del diritto dei lavoratori alle retribuzioni/risarcimento.
Richiamato nella parte iniziale della decisione per il deposito delle motivazioni nel termine di sessanta giorni.
Massime di principio
- La riforma della sentenza che abbia dichiarato l'illegittimità del licenziamento produce effetti espansivi esterni immediati ex art. 336 c.p.c. sugli atti che dipendono direttamente da quella decisione, ma non può cancellare gli atti di concreta gestione del rapporto posti in essere nel periodo in cui il rapporto sia stato effettivamente riattivato in esecuzione dell'ordine di reintegra.
- Se il datore di lavoro, in ottemperanza a un provvedimento di reintegrazione, riattiva di fatto il rapporto e esercita poteri tipici della subordinazione, durante tale fase sorgono obblighi reciproci propri del rapporto di lavoro, compreso quello retributivo, che non vengono automaticamente travolti dalla successiva riforma della sentenza presupposta.
- Le somme corrisposte al lavoratore in esecuzione di una reintegra sono ripetibili quando costituiscano mera attuazione del titolo poi caducato; la ripetibilità va però esclusa o comunque rivalutata quando il rapporto sia stato concretamente ricostituito e la prestazione sia stata impedita da atti illegittimi del datore di lavoro, perché in tal caso rileva l'autonoma disciplina del rapporto ripristinato e il principio dell'art. 2126 c.c.
- Nel lavoro subordinato, l'interpretazione dell'effetto espansivo della riforma non può essere condotta in modo meramente condizionalistico, poiché occorre preservare l'operatività delle norme imperative che regolano la fase di ripristino temporaneo del rapporto ed evitare che la retroattività della riforma determini zone franche prive di tutela.
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