Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23916/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva adito la Sezione lavoro del Tribunale di Messina chiedendo dichiararsi la nullità o illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli da una società, nonché il riconoscimento del demansionamento asseritamente subito. La società aveva eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Messina; il Tribunale aveva accolto l’eccezione e declinato la competenza in favore del Tribunale di Milano, ritenendo che, ai fini dell’art. 413 c.p.c., il contratto fosse concluso a Milano, che lì fosse la sede legale della società e che non potesse considerarsi domicilio del lavoratore come dipendenza aziendale, perché i beni aziendali in dotazione (laptop, cellulare, auto) erano mobili e non radicati presso l’abitazione. Con il regolamento di competenza il lavoratore ha censurato tale decisione, sostenendo che la giurisprudenza avrebbe esteso la nozione di dipendenza aziendale anche all’abitazione del dipendente quando essa costituisca punto di riferimento oggettivo e funzionale dell’organizzazione datoriale, valorizzando il fatto che da lì egli custodiva gli strumenti di lavoro e partiva per le trasferte. La società ha resistito affermando che tali beni non integrano un nucleo minimo di beni organizzati per l’impresa e che mancava un collegamento funzionale idoneo a radicare il foro nel domicilio del lavoratore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il regolamento di competenza, ritenendo corretta la declinatoria di competenza del Tribunale di Messina e confermando la competenza territoriale del Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro. Ha escluso che il domicilio del lavoratore potesse essere qualificato come dipendenza aziendale ex art. 413, comma 2, c.p.c., poiché i beni in dotazione erano beni mobili e dislocabili ovunque e l’attività lavorativa si svolgeva prevalentemente presso strutture sanitarie terze, senza che l’abitazione fosse un punto di riferimento funzionale dell’organizzazione aziendale. Ha inoltre rimesso le parti davanti al Tribunale di Milano, anche per la regolazione delle spese, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione della causa, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 413 c.p.c.

    la dipendenza aziendale va intesa in senso ampio, ma richiede pur sempre un collegamento funzionale, oggettivo o soggettivo, con l’organizzazione datoriale; non basta la mera presenza presso il domicilio del lavoratore di beni mobili aziendali utilizzabili ovunque.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    l’ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza territoriale del giudice del lavoro, la nozione di dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c. è ampia e va letta in funzione della ratio di prossimità e funzionalità del processo rispetto al luogo della prestazione lavorativa.
  • Il domicilio del lavoratore può radicare la competenza solo se vi sia un concreto collegamento funzionale con l’organizzazione aziendale, tale da configurare un punto di riferimento oggettivo o soggettivo dell’impresa e non una mera base logistica scelta liberamente dal dipendente.
  • La disponibilità, presso l’abitazione del lavoratore, di strumenti mobili come laptop, telefono cellulare e auto aziendale non è di per sé sufficiente a integrare una dipendenza aziendale, se tali beni non costituiscono un nucleo stabile di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa.
  • Quando la prestazione si svolge prevalentemente presso sedi di terzi e il domicilio del dipendente non è centro di acquisizione, coordinamento o riferimento dell’attività datoriale, non può essere applicato il foro speciale della dipendenza aziendale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.