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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23986/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva dal rapporto intercorso tra una giornalista/fotoreporter e due società editoriali, in relazione all'attività svolta tra dicembre 2014 e il 29 dicembre 2016. La Corte d'appello aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva qualificato il rapporto come subordinato, ritenendo la lavoratrice inserita stabilmente nella redazione con mansioni riconducibili al redattore ordinario, e aveva condannato solidalmente le società al pagamento di complessivi euro 280.445,87, comprensivi di TFR e indennità sostitutiva del preavviso. Le società proponevano ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2094, 2105, 2222 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando la qualificazione subordinata del rapporto e sostenendo che i criteri valorizzati fossero irrilevanti; 2) violazione della L. n. 69/1963 e del contratto collettivo giornalistico, contestando la riconducibilità della prestazione alla figura del redattore ordinario e l'applicabilità del CNLG, anche in ragione della mancata iscrizione all'albo dei professionisti; 3) violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 36 CNLG, dell'art. 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando il calcolo delle differenze retributive per mancato rilievo dell'orario ridotto per pubblicisti, del contratto aziendale del 15 marzo 2000 e delle asserite decurtazioni per CIGS e solidarietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché le censure, pur prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, operazione preclusa in sede di legittimità; ha inoltre confermato che, nel lavoro giornalistico, l'indice decisivo della subordinazione è lo stabile e organico inserimento nell'organizzazione redazionale, anche quando la prestazione presenti margini di autonomia creativa. Quanto al terzo motivo, ha ribadito che, ai fini dell'art. 36 Cost., il giudice può usare il CCNL come parametro di riferimento per la giusta retribuzione e che la quantificazione operata dal CTU, con detrazione delle somme effettivamente corrisposte al lordo, era corretta. La Corte ha quindi confermato la condanna delle società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per la nozione di subordinazione, valutata alla luce dell'inserimento nell'organizzazione e del potere direttivo e disciplinare

  • art. 2105 c.c.

    invocato nel ricorso ma non ritenuto decisivo ai fini della qualificazione del rapporto

  • art. 2222 c.c.

    richiamato per il raffronto con il lavoro autonomo, escluso in concreto

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice abbia ripartito erroneamente l'onere della prova, non quando si contesti la valutazione delle prove

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove legali disattese o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio

  • L. n. 69/1963, artt. 1, 26 e 45

    richiamata per la disciplina dell'ordinamento della professione giornalistica e la distinzione tra figure professionali

  • CNLG, artt. 2, 5 e 36

    utilizzato come parametro per la qualificazione del redattore ordinario e per la determinazione della retribuzione

  • art. 2126 c.c.

    la nullità del contratto per violazione di norme imperative non esclude il diritto alla giusta retribuzione per il periodo di esecuzione del rapporto

  • art. 36 Cost.

    costituisce parametro per la giusta retribuzione proporzionata e sufficiente, anche mediante utilizzo delle tabelle collettive come criterio di riferimento

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel terzo motivo ma non accolto, poiché la censura attaccava l'accertamento di fatto

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel lavoro giornalistico, la subordinazione non richiede necessariamente orario rigido o permanenza continuativa sul luogo di lavoro: è decisivo lo stabile inserimento del prestatore nella struttura redazionale e la sua disponibilità alle esigenze organizzative dell'editore sotto il suo potere direttivo.
  • La qualifica di redattore ordinario si desume dalla quotidianità della prestazione, dal coinvolgimento nella programmazione e nella 'cucina redazionale' e dal contributo alla formazione del prodotto giornalistico; la semplice continuità dell'apporto è invece più compatibile con il collaboratore fisso.
  • Nel giudizio di cassazione non è censurabile, come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c., una mera contestazione della ricostruzione probatoria compiuta dal giudice di merito: la doglianza è ammissibile solo se viene denunciata una specifica anomalia nell'uso delle prove o nella ripartizione dell'onere probatorio.
  • Ai fini dell'art. 36 Cost., la retribuzione può essere determinata facendo riferimento al contratto collettivo di categoria come parametro primario, salva la possibilità di discostarsene solo se risulti incompatibile con i criteri di proporzionalità e sufficienza.
  • Nella liquidazione delle differenze retributive, devono essere detratti gli importi effettivamente già corrisposti al lavoratore, al lordo, poiché gli adempimenti fiscali e contributivi attengono a un piano distinto rispetto all'accertamento giudiziale del credito di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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