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Sentenza

Sentenza del 10/02/2017 n. 3591 - Corte di Cassazione

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI Sentenza passata in giudicato dopo quella da revocare - Idoneità ai fini revocatori ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 48/29/10 del 14 aprile 2010, che aveva revocato la sentenza della CTP di Roma n. 129/25/02, sfavorevole a S.S. e passata in giudicato, relativa all’avviso di accertamento per imposta di registro e INVIM sulla vendita di un immobile. La CTR aveva ritenuto decisivo, ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., il giudicato di annullamento dello stesso avviso ottenuto dall’acquirente dell’immobile: la relativa sentenza era stata emessa il 14 maggio 2001, ma era passata in giudicato nel luglio 2002, dopo la deliberazione della sentenza riguardante S.S. (febbraio 2002; pubblicazione nell’aprile 2002). L’Agenzia sosteneva che quel giudicato non fosse un documento decisivo ai fini della revocazione, anche perché divenuto definitivo solo dopo la decisione da revocare, e contestava inoltre la mancata produzione imputabile al contribuente. La Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività del ricorso: la notifica era stata avviata il 30 maggio 2011, ultimo giorno utile considerando 46 giorni di sospensione feriale.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha chiarito che, in linea di principio, un condebitore solidale può avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da un altro condebitore, se lo invoca in via di eccezione, il giudicato riguarda una ragione comune e non si è già formato nei suoi confronti un giudicato incompatibile; tuttavia, ciò non rende quel giudicato idoneo alla revocazione nel caso concreto. Per l’art. 395, n. 3, c.p.c., la decisività va valutata al momento della decisione impugnata: poiché il giudicato favorevole all’acquirente si è formato soltanto dopo, al momento della decisione su S.S. la pronuncia non aveva efficacia vincolante o preclusiva ed era rimessa al libero apprezzamento del giudice. Inoltre, la revocazione per ritrovamento di documenti presuppone un documento preesistente alla decisione, recuperato successivamente, e non può fondarsi su un documento divenuto decisivo solo dopo; nel caso specifico rileva anche che si trattava di giudicati tra parti diverse. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della CTR. Spese del merito compensate; S.S. è stato condannato alle spese di cassazione, liquidate in 4.500 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 395, n. 3, c.p.c.

    La regola generale che la revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 cit. presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata - che la parte non abbia potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario - sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, sicchè essa non può essere utilmente invocata con riferimento a un documento formatosi dopo la decisione.

    La revocazione per documenti decisivi richiede che il documento esistesse già al momento della decisione e che la parte non avesse potuto produrlo per forza maggiore o per fatto dell’avversario. Non basta che una pronuncia diventi definitiva o decisiva solo dopo la decisione da revocare.

  • Art. 1306, comma 2, c.c.

    Il debitore che non abbia partecipato al giudizio può purtuttavia opporre al creditore la sentenza a lui favorevole, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa.

    Il condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio può opporre al creditore il giudicato favorevole ottenuto da un altro condebitore, se la decisione non dipende da ragioni personali di quest’ultimo. Il principio non consente però di superare un giudicato già formatosi sulla specifica posizione dell’altro debitore, né rende automaticamente esperibile la revocazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale in base alla quale l’Agenzia ha denunciato in cassazione la violazione e falsa applicazione delle norme sulla revocazione e sul giudizio tributario; la Corte ha accolto la censura.

  • Art. 149 c.p.c.

    Per il noto principio di "scissione" degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario (C. Cost. 477/02; art. 149 c.p.c.), rilevi - ai presenti fini - la data di attivazione del processo notificatorio mediante consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'agente postale incaricato del recapito.

    Ai fini della tempestività dell’impugnazione, per il notificante conta la data in cui consegna l’atto all’ufficiale giudiziario o all’agente postale, non quella in cui la notifica si perfeziona per il destinatario.

  • Art. 67 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    La disposizione è richiamata quale disciplina del giudizio di revocazione tributaria, ma la Corte esclude che, nel caso concreto, ricorressero i presupposti per revocare la decisione.

  • Art. 64 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    La disposizione è stata invocata dall’Agenzia nel motivo di ricorso relativo alla revocazione tributaria; la decisione accoglie la censura e nega che il giudicato formatosi successivamente fosse idoneo a fondare la revocazione.

  • Art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986

    In materia di solidarietà tributaria - qual è quella sussistente tra le parti contraenti ai fini dell'imposta di registro, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 57.

    Per l’imposta di registro, le parti contraenti sono coobbligate in solido; a tale rapporto si applicano i principi sull’efficacia del giudicato favorevole tra condebitori solidali, nei limiti indicati dalla Corte.

  • Art. 2909 c.c.

    La Corte lo richiama come fondamento del principio generale secondo cui il giudicato fa stato tra le parti, non nei confronti dei debitori solidali rimasti estranei al giudizio.

  • Art. 1306, comma 1, c.c.

    La sentenza pronunciata contro un condebitore solidale non fa stato nei confronti degli altri condebitori che non abbiano partecipato al giudizio; il comma 2 consente però a questi ultimi di opporre il giudicato loro favorevole alle condizioni precisate dalla Corte.

Massime di principio

  • Per la revocazione fondata sul ritrovamento di documenti, il documento deve essere preesistente alla decisione impugnata e non producibile allora per forza maggiore o per fatto dell’avversario. Un documento o una pronuncia che acquista efficacia decisiva solo successivamente non integra il motivo revocatorio.
  • La decisività del documento si valuta al momento in cui il giudice ha deliberato: una sentenza non ancora passata in giudicato a quella data non vincola il giudice e resta soggetta al suo libero apprezzamento.
  • In materia di obbligazioni solidali, il condebitore rimasto estraneo a un giudizio può in linea di principio opporre al creditore il giudicato favorevole ottenuto da un altro condebitore, se si fonda su una ragione comune e non personale. L’estensione favorevole incontra però il limite di un giudicato già formatosi sulla posizione del condebitore che la invoca.
  • Il giudicato favorevole ottenuto da una parte diversa non è, per il solo fatto di riguardare il medesimo atto impositivo, un documento idoneo alla revocazione della sentenza pronunciata contro un altro coobbligato, specialmente se è divenuto definitivo dopo tale sentenza.
  • Per valutare la tempestività della notifica di un’impugnazione, rispetto al notificante rileva la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’agente postale incaricato.

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