Cassazione Civile, Ordinanza n. 33166/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore aeroportuale)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento del corrispettivo per il servizio di controllo di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva svolto presso uno scalo aeroportuale. Il gestore aeroportuale aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del vettore per somme riferite inizialmente al periodo 3-25 giugno 2003, ma nel giudizio di opposizione aveva precisato che l’importo comprendeva anche ulteriori periodi successivi. Il tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo nuova e inammissibile la diversa allegazione del credito e valorizzando la nota ENAC dell’11 giugno 2003, poi annullata in sede amministrativa. La corte d’appello ha invece accolto il gravame del gestore e rigettato l’opposizione. Con il ricorso per cassazione il vettore ha dedotto, in sintesi: 1) violazione delle regole sulle domande e sull’onere probatorio, sostenendo che il creditore avesse mutato illegittimamente la domanda monitoria; 2) violazione del d.m. 14 marzo 2003, assumendo che il vettore fosse mero intermediario e che la sentenza amministrativa escludesse la retroattività della tariffa; 3) violazione del giudicato, perché l’annullamento della nota ENAC non sarebbe opponibile al vettore, non parte del giudizio amministrativo; 4) violazione del d.m. e del giudicato, insistendo sul carattere posticipatorio della nota ENAC; 5) violazione di principi costituzionali di legalità e buon andamento; 6) violazione del contraddittorio e del giudicato, per asserita qualità di litisconsorte necessario pretermesso nel giudizio amministrativo; 7) violazione delle norme sull’inadempimento, sostenendo l’impossibilità di adempiere perché non era possibile rintracciare i passeggeri e riscuotere da essi il corrispettivo; 8) violazione delle regole sulla prova e sul contraddittorio, contestando la prova documentale del credito; 9) e 10) ulteriori doglianze sull’onere di provare il presupposto della riscossione del corrispettivo tramite i biglietti emessi e sulla mancata ammissione di prova testimoniale; 11) omessa pronuncia sulla circostanza che il creditore era già stato risarcito da ENAC e Ministero per un diverso periodo. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, correggendo la motivazione della sentenza d’appello: non vi sarebbe stata una vera mutatio libelli, ma una correzione di un errore materiale già percepibile dagli atti del ricorso monitorio; ha inoltre osservato, in via nomofilattica, che anche una modifica della domanda nell’opposizione sarebbe stata in astratto consentita se riferita al medesimo interesse sostanziale. Gli altri motivi sono stati ritenuti in parte infondati e in parte inammissibili: la Corte ha affermato che l’obbligo di riscossione e riversamento gravava sul vettore in base al d.m. 14 marzo 2003; che l’annullamento della nota ENAC aveva effetti erga omnes, trattandosi di atto generale e inscindibile, con conseguente ripristino della disciplina originaria; che non vi era violazione del giudicato né del contraddittorio; che l’asserita impossibilità di recuperare il corrispettivo dai passeggeri non integrava impossibilità della prestazione verso il creditore, ma attiene a un diverso rapporto; che il factum principis non libera il debitore se non è estraneo alla sua sfera di diligenza, e nel caso il vettore non aveva dimostrato di essersi attivato per rimuovere l’ostacolo amministrativo; che la prova del credito era stata correttamente ritenuta fornita mediante fatture e note analitiche; che l’onere di provare l’eccezione impeditiva gravava sul vettore; e che non vi era omessa pronuncia utile sulla pretesa duplicazione risarcitoria, trattandosi di periodo diverso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del vettore alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva accolto l’appello del gestore aeroportuale e aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal vettore. La Corte ha corretto solo la motivazione sul primo motivo, qualificando la variazione della pretesa come correzione di errore materiale e non come vera modifica della domanda, ma senza incidere sull’esito finale. Le censure sulla portata del d.m. 14 marzo 2003, sull’efficacia dell’annullamento della nota ENAC, sul giudicato amministrativo, sulla prova del credito e sull’impossibilità dell’adempimento sono state respinte o dichiarate inammissibili. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
Richiamato nelle censure relative a ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la pretesa del creditore non era stata realmente mutata, ma solo corretta in modo materiale, e perché non vi era un’omissione decisiva.
Richiamato per contestare la prova documentale; la Corte ha ribadito che la prova del credito poteva essere desunta da fatture accompagnate da note analitiche, e che la non contestazione opera sui fatti, non sui documenti.
Richiamato in relazione alla possibilità di precisare o modificare la domanda nel giudizio di opposizione; la Corte ha osservato che, in ogni caso, l’opposto può introdurre domande riferite al medesimo interesse sostanziale, nei limiti del più recente orientamento di legittimità.
Richiamato più volte sull’onere della prova; la Corte ha affermato che il credito era stato provato dal gestore e che l’eccezione impeditiva sull’impossibilità di riscossione dai passeggeri doveva essere provata dal vettore.
artt. 1 e 2 d.m. 14 marzo 2003
La Corte li ha letti come fonte dell’obbligo del vettore di riscuotere dal passeggero e riversare al gestore il corrispettivo per il controllo sicurezza sui bagagli da stiva.
Richiamato per il giudicato; la Corte ha escluso che vi fosse violazione soggettiva del giudicato amministrativo, chiarendo che l’annullamento della nota ENAC aveva effetti erga omnes trattandosi di atto generale e inscindibile.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione a legalità e buon andamento; la Corte ha dichiarato la censura inammissibile perché costruita su una premessa non corrispondente alla ratio della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme alle norme processuali sul contraddittorio; la Corte ha escluso la lesione dei diritti difensivi della ricorrente, non essendo essa litisconsorte necessaria pretermessa nel giudizio amministrativo.
Richiamato per dedotta violazione del contraddittorio; la Corte ha respinto la censura ritenendola meramente assertiva.
Richiamato dalla ricorrente sul tema del giudicato amministrativo; la Corte ha escluso l’opponibilità come invocata, sottolineando la natura generale dell’atto annullato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può precisare o integrare la propria pretesa quando ciò costituisca mera correzione di un errore materiale o, comunque, quando la diversa allegazione resti ancorata al medesimo interesse sostanziale e alla stessa vicenda dedotta in giudizio.
- L’annullamento di un atto amministrativo generale e inscindibile produce effetti demolitori e ripristinatori anche nei confronti di soggetti diversi dalle parti del giudizio, mentre gli effetti conformativi restano inter partes.
- L’obbligo di pagamento di un corrispettivo previsto dalla disciplina di settore non viene meno per il solo fatto che il debitore non possa recuperare la provvista da terzi: tale evenienza attiene a un diverso rapporto e non integra, di per sé, impossibilità della prestazione verso il creditore.
- Il factum principis non libera automaticamente il debitore; occorre che l’ostacolo sia obiettivo e inevitabile e che il debitore dimostri di avere utilizzato l’ordinaria diligenza per rimuoverlo o contenerne gli effetti.
- In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore può provare il credito con fatture corredate da documentazione analitica idonea, mentre l’eccezione impeditiva o estintiva grava sulla parte che la solleva secondo il principio di vicinanza della prova.
- La non contestazione rileva sui fatti allegati, non sulla mera documentazione prodotta; il giudice deve verificare se la contestazione sia stata specifica e riferita al fatto storico e non solo al valore probatorio del documento.
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