Cassazione Penale, Ordinanza n. 00443/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza nei confronti dell'imputato per il reato di guida senza patente in recidiva biennale, accertato in Cologno Monzese il 15 ottobre 2021, con pena di sei mesi di arresto ed euro 4.000 di ammenda. In cassazione la difesa ha proposto due motivi: (1) violazione e falsa applicazione di legge penale quanto all'affermazione di responsabilità; (2) mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo la non punibilità del fatto contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato un precedente verbale di contestazione per analoga violazione amministrativa commessa l'11 febbraio 2025, non opposta né oggetto di oblazione nei termini di legge, elemento utile ai fini della recidiva richiesta dalla fattispecie. Quanto al diniego dell'art. 131-bis c.p., la Corte ha affermato che la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, poiché manca il requisito della non abitualità del comportamento: la condotta assume rilievo penale solo in caso di recidiva nel biennio. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992
la guida senza patente integra rilievo penale solo in presenza della recidiva nel biennio; la sentenza richiama la precedente violazione amministrativa non opposta né oblata come elemento rilevante per l'integrazione della fattispecie
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, per difetto del requisito della non abitualità della condotta
non citato
non citato
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è inapplicabile quando la fattispecie incriminatrice richiede, per la sua stessa configurabilità, un comportamento abituale o reiterato e il requisito della non abitualità non risulta integrato.
- Quando il reato è costruito sulla recidiva nel biennio, la presenza di un precedente specifico non validamente contestato o definito nei modi di legge può assumere rilievo ai fini dell'integrazione della fattispecie penale.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già superate da una corretta applicazione dei principi di diritto e dalla puntuale valorizzazione degli elementi fattuali è dichiarato inammissibile se manifestamente infondato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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