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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39997/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Potenza che l'aveva condannata a euro 3.500 di ammenda per violazioni degli artt. 18, comma 1, lett. g) e 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 (illecito in qualità di datrice di lavoro/legale rappresentante). In cassazione la difesa deduceva un unico motivo: mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), rilevando l'assenza di precedenti e la risoluzione delle irregolarità dopo due settimane. La Corte ha ritenuto che tali profili non fossero stati richiesti o adeguatamente dedotti nel giudizio di merito (la difesa in primo grado aveva chiesto solo l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato), per cui non potevano essere sollevati per la prima volta in cassazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. non può essere dedotta in cassazione se non era stata sollevata nel giudizio di merito quando la norma era già in vigore; analogamente la mancata richiesta della sospensione condizionale o della non menzione e delle attenuanti generiche impedisce la relativa censura in Cassazione. Perciò il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, determinato in via equitativa.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. g) e art. 37, comma 1

    Norme che disciplinano le responsabilità del datore di lavoro e del legale rappresentante in materia di salute e sicurezza sul lavoro; fonte della contestazione penale a carico della ricorrente.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituto della particolare tenuità del fatto. La Corte ha interpretato che la sua applicabilità non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se il relativo motivo non è stato prospettato nel giudizio di merito quando la norma era già in vigore; il giudice di merito non è obbligato a pronunciarsi ex officio in assenza di richiesta.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma richiamata tra gli istituti invocati; dalla sentenza emerge il principio che benefici o istituti con effetti attenuanti/non menzione non possono essere dedotti in Cassazione se non richiesti nel merito.

  • art. 163 cod. pen.

    Disposizione sulla sospensione condizionale della pena. La Corte ha ribadito che la mancata concessione ex officio non è deducibile in cassazione se l'imputato non aveva chiesto il beneficio nel giudizio di merito.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che limita i motivi deducibili in cassazione. La Corte l'ha richiamata per affermare l'inammissibilità di questioni non sollevate in sede di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'onere per la parte soccombente in Cassazione di sostenere le spese del procedimento; applicata per addebitare le spese alla ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata dalla Corte a proposito della valutazione sull'eventuale malafede del ricorrente: la decisione permette una valutazione equitativa prima di escludere l'aggravio pecuniario; qui la Corte ha ritenuto che non sussistesse colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha comunque disposto un versamento equitativo alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di merito il difensore deve chiedere espressamente e, se opportuno, subordinatamente, l'applicazione di istituti favorevoli (particolare tenuità, attenuanti generiche, sospensione condizionale, non menzione); in mancanza la relativa omissione non è deducibile in Cassazione.
  • La questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione se la norma era già vigente al momento della decisione impugnata; occorre inserirla e argomentarla nel giudizio di merito.
  • Il giudice di merito non è obbligato a pronunciare ex officio sulla concessione di benefici (sospensione condizionale, non menzione) se non vi è stata una specifica e motivata istanza delle parti.
  • Le attenuanti generiche richiedono una richiesta adeguatamente argomentata nel processo di merito per far sì che il giudice le basi nella motivazione; la mera situazione personale favorevole, se non valorizzata in dibattimento, difficilmente potrà essere recuperata in Cassazione.
  • Il mancato rispetto di queste regole processuali può comportare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione e l'addebito delle spese, oltre a eventuali somme a titolo di ammenda a favore della Cassa delle ammende.

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