Cassazione Penale, Sentenza n. 39986/2025 del 12/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva riformato la sentenza di primo grado su taluni capi relativi a fatti del 2/8/2009 (capo 31 e 32): Perricciolo S.R. deduceva omissione di motivazione e violazione del principio di specialità connesso all'estradizione (MAE) e mancata pronuncia di non doversi procedere; censurava inoltre la qualificazione del fatto come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la configurazione come estorsione consumata nonostante il mantenuto possesso dell'immobile da parte della vittima, e violazione del divieto di reformatio in pejus rispetto al trattamento sanzionatorio. Petrolati deduceva la mancata configurazione della liberazione dell'immobile (quindi inesistenza dell'ingiusto profitto) e la reformatio in pejus nella determinazione della pena. Cavalieri invocava il riconoscimento dell'attenuante per collaborazione (art. 416-bis.1) e censurava il trattamento sanzionatorio. Giuseppe Perricciolo contestava la separazione dei processi, la qualificazione come estorsione anziché art. 393, la consumazione dell'estorsione (anziché tentativo) e il suo concorso nel reato.
La decisione
La Cassazione ha accolto in parte i ricorsi: 1) Ha ritenuto fondato il motivo di Salvatore Roberto Perricciolo relativo al principio di specialità/estradizione: la Corte ha annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio (mancata valutazione in appello della domanda di improcedibilità per mancanza di consenso dello Stato di estradizione e per la clausola di specialità). 2) Ha dichiarato inammissibili o infondati vari motivi di Cavalieri (inammissibile per genericità l'istanza di attenuante per collaborazione; infondata la censura sul calcolo della pena). 3) Ha ritenuto inammissibili o tardivi altri motivi di Giuseppe Perricciolo (separazione dei processi, assenza di contributo), ma ha accolto il motivo relativo alla qualificazione della fattispecie come consumata anziché tentata per Petrolati e Giuseppe (e per effetto estensivo anche per Cavalieri) perché dalle sentenze di merito non emerge con chiarezza la perdita effettiva della disponibilità del bene e quindi l'ingiusto profitto: la Corte ha annullato la sentenza nei confronti di Petrolati e Giuseppe e, per effetto estensivo, nei confronti di Cavalieri, limitatamente alla qualificazione della estorsione come tentata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia. Il resto dei ricorsi è stato dichiarato inammissibile o infondato.
Norme richiamate
Convenzione europea di estradizione (art. 14)
La clausola di specialità è condizione di procedibilità: per fatti diversi da quelli che hanno dato luogo all'estradizione l'esercizio dell'azione penale è inibito salvo estradizione suppletiva; se l'estradizione interviene nelle more del procedimento può impedire la prosecuzione e giustifica annullamento e rinvio per valutare la procedibilità
Legge 30 gennaio 1963, n. 300 (esecuzione della Convenzione)
Recepisce in Italia la clausola di specialità; la mancata valutazione in merito alla specialità può configurare motivo decisivo ai fini dell'annullamento
art. 416-bis.1 cod. pen. (circostanza attenuante per collaboratori)
art. 416-bis.1, terzo comma
L'attenuante per collaborazione richiede una concreta, fattiva e specifica attività collaborativa nel procedimento in cui è evocata; la valutazione è limitata a quanto emergente nel singolo procedimento e non può basarsi su asserzioni generiche
art. 597 comma terzo cod. proc. pen. (divieto di reformatio in pejus)
Disciplina i limiti al peggioramento della posizione dell'imputato in appello; le doglianze su reformatio in pejus sono esaminate alla luce del decorso processuale e della titolarità dell'appello
La distinzione tra reato tentato e consumato richiede accertamento concreto della perdita effettiva della disponibilità dell'oggetto del reato (danno patrimoniale/ingiusto profitto); l'incertezza probatoria impone rinvio per nuovo giudizio sul punto
art. 629 cod. pen. (estorsione)
Per configurare l'estorsione occorre l'elemento psicologico e l'effetto patrimoniale: l'ingiusto profitto è costituito dalla disponibilità del bene ottenuta in danno dell'occupante; se non è chiaro che vi sia stata la perdita della disponibilità, la qualificazione deve essere riesaminata
art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)
Reato distinto dall'estorsione per il diverso elemento soggettivo (ricerca del soddisfacimento di una pretesa propria o altrui riconoscibile); va valutato se gli agenti agissero come meri esecutori della pretesa del presunto titolare o per finalità estorsive proprie
art. 125 cod. proc. pen. (motivazione della sentenza)
Richiede motivazione adeguata su questioni decisive: l'omessa valutazione di documenti relativi all'estradizione e alla specialità rende il giudizio vulnerabile
Massime di principio
- Il principio di specialità dell'estradizione (art. 14 CEE) costituisce una condizione di procedibilità: se l'estradato non ha rinunciato alla specialità e non è stata chiesta/ottenuta estradizione suppletiva, l'azione penale per fatti anteriori diversi da quelli oggetto dell'estradizione può essere impedita; il giudice di merito deve esaminare espressamente eventuali eccezioni sollevate in tal senso
- Se in appello viene depositata documentazione che attesta il beneficio della specialità e il giudice non la valuta, la Cassazione può annullare con rinvio per mancata motivazione su questione decisiva
- Nella distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni conta l'elemento psicologico e l'effettiva perdita della disponibilità del bene: se dalle sentenze non emerge con chiarezza l'ingiusto profitto (es. perdita totale e duratura della disponibilità), occorre valutare la riconfigurazione come tentativo
- La richiesta di riconoscimento di attenuanti per collaborazione richiede proposizioni concrete e specifiche circa le dichiarazioni e il loro apporto probatorio nel medesimo processo; deduzioni generiche sono inammissibili
- Le censure sulla congruità della pena di regola incontrano limiti in Cassazione: la valutazione del giudice di merito sulla misura rimane discrezionale se adeguatamente motivata secondo gli artt. 132 e 133 c.p.
- Le eccezioni procedurali (es. separazione dei riti) devono essere impugnate tempestivamente nel grado competente; dedurle per la prima volta in Cassazione o tardivamente può determinarne l'inammissibilità
- Quando le sentenze di primo e secondo grado sono "doppia conforme", si integrano: la Cassazione si riferisce ad entrambe per valutare la fondatezza delle censure, salvo che questioni nuove e decisive non siano state omesse dalla motivazione
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