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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39990/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha riconosciuto responsabile di tentata estorsione in concorso aggravata dall'uso del metodo mafioso. Denuncia: 1) omissione di valutazione dei "motivi nuovi" depositati in appello e mancata escussione del coimputato Iammarino (che nel giudizio abbreviato si era assunto le responsabilità senza chiamare in causa Sannino); 2) vizio di motivazione sulla responsabilità per non aver tenuto conto di elementi che avrebbero dimostrato l'inattendibilità della persona offesa e l'estraneità del ricorrente (assenza di richieste di denaro da parte sua, non presenza sul luogo, mancanza di precedenti di mafia); 3) errori nel trattamento sanzionatorio: riduzione per tentativo applicata solo per un terzo anziché fino a due terzi, ingiustificata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. (sostenendo che quest'ultima sarebbe soggettiva e non applicabile al ricorrente), e applicazione della recidiva qualificata senza adeguato esame dei precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi nuovi non fossero tali da scardinare il convincimento dei giudici di merito; la valutazione dell'attendibilità delle persone offese è questione di fatto non censurabile in assenza di manifesta illogicità o contraddizione, e risultava invece supportata da riscontri (deposizioni, ammissioni del coimputato, indagini). Sulla riduzione per il tentativo è stata confermata la correttezza dell'applicazione di una diminuzione di un terzo, essendo rimessa al giudice di merito la scelta tra un terzo e due terzi. L'aggravante dell'uso del metodo mafioso è stata ritenuta di natura oggettiva e applicabile anche ai concorrenti, mentre l'aggravante relativa all'agevolazione di un clan (natura soggettiva) è distinta; quindi l'estensione dell'aggravante per metodo mafioso al ricorrente è giustificata. La recidiva è stata applicata con motivazione sufficiente in relazione ai precedenti gravi e alla rinnovata capacità criminale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina la riduzione della pena per il tentativo; lascia al giudice di merito la scelta della misura della riduzione tra un terzo e due terzi. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di una riduzione di un terzo.

  • art. 416‑bis.1 cod. pen. (ex art. 7 D.L. 13/05/1991, n.152 conv. L. 12/07/1991, n.203)

    Contiene aggravanti connesse al metodo mafioso e all'agevolazione dell'attività di associazione mafiosa. La sentenza distingue la componente "uso del metodo mafioso" (natura oggettiva, applicabile a tutti i concorrenti) dalla componente che riguarda la finalità di agevolazione del clan (natura soggettiva, valutabile solo rispetto al singolo agente).

  • art. 118 cod. pen.

    Regola la valutazione delle circostanze personali e delle aggravanti in caso di concorso di persone; richiede che le aggravanti soggettive siano valutate rispetto al singolo partecipante, principio richiamato per distinguere la natura soggettiva dell'agevolazione del clan.

  • art. 59, secondo comma, cod. pen.

    Principio di imputazione della pena al mandante e ai concorrenti: la Corte ha applicato la regola per estendere l'aggravante dell'uso del metodo mafioso anche al presunto mandante ritenuto tale.

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Regola sulle prove testimoniali e sulle valutazioni probatorie; la giurisprudenza citata e richiamata stabilisce che le dichiarazioni della persona offesa, adeguatamente motivate quanto a credibilità e attendibilità, possono da sole reggere una condanna.

Massime di principio

  • La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di merito: la Corte di cassazione non annulla la decisione se la motivazione dei giudici di merito non risulta manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute credibili e con valutazione motivata, possono da sole sostenere una condanna anche in assenza di riscontri esterni significativi.
  • L'aggravante dell'"uso del metodo mafioso" ha carattere oggettivo e può operare nei confronti di tutti i concorrenti del reato quando le modalità della condotta esprimono la coartazione propria del vincolo mafioso, mentre l'aggravante relativa all'agevolazione dell'attività di un'associazione mafiosa è soggettiva e va valutata rispetto alla volontà e al dolo del singolo.
  • La riduzione per il tentativo ex art. 56 c.p. è rimessa al giudice di merito nella misura tra un terzo e due terzi; la scelta operata, purché adeguatamente motivata, è sindacabile con estrema limitazione in cassazione.
  • L'omessa esplicita menzione dei "motivi nuovi" depositati in appello non determina automaticamente nullità: in cassazione si verifica se quei motivi sono manifestamente infondati, irrilevanti o incompatibili con la motivazione già data dai giudici di merito.
  • L'applicazione della recidiva facoltativa richiede una specifica, anche se succinta, motivazione che spieghi la rilevanza dei precedenti e la persistenza della capacità criminosa.

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