Cassazione Penale, Sentenza n. 39989/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro censure: (1) omesso esame da parte della Corte di appello di una memoria difensiva non confluita per errore nel fascicolo del rito abbreviato, memoria che avrebbe trattato il profilo del contributo causale del ricorrente nella condotta del coimputato Piraino; (2) mancata individuazione e motivazione del contributo concorsuale del ricorrente, sia materiale che morale, con contraddittorietà motivazionale e genericità sul presunto "rafforzamento" dell'altrui proposito criminoso; (3) assenza dell'elemento della costrizione/ minaccia, poiché la persona offesa avrebbe agito per "sfinimento" e non per timore derivante da minacce; (4) vizio di motivazione per non aver valutato dichiarazioni dei coimputati e testimoni oculari che avrebbero escluso la sussistenza del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché composto da motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto irrilevante l'omessa memoria difensiva poiché la Corte d'Appello aveva comunque esaminato e motivato in dettaglio il ruolo concorsuale del ricorrente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di due testimoni indifferenti (Cesaraccio Graziano e Cherchi Nicola), che confermavano la partecipazione diretta, il coordinamento delle condotte intimidatorie protrattesi per circa due ore e l'atto di fotografare il momento culminante con il cellulare. Le deduzioni dell'impugnante sulla inesistenza della minaccia e sull'esclusione del concorso risultano generiche e non hanno indicato in modo specifico elementi capaci di scalfire la ricostruzione di merito. Conseguentemente la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019)
Principio secondo cui l'omesso esame di una memoria difensiva può costituire vizio di motivazione deducibile in cassazione solo se il ricorso indica con specificità la concreta idoneità della memoria a scardinare la pronuncia impugnata e il collegamento tra le difese della memoria e i profili di carenza o contraddittorietà della sentenza
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici: l'omesso esame di una memoria è rilevante solo se il ricorso dimostra puntualmente in che modo quella memoria avrebbe inciso sulla decisione impugnata
- La Corte di Cassazione non rivede il merito dei fatti: se la sentenza di merito motiva con elementi probatori concreti (dichiarazioni della vittima, testimoni, elementi materiali), censure generiche sulla valutazione probatoria sono inammissibili
- Per contestare il concorso nel reato occorre indicare con precisione quale apporto materiale o morale si contesta e perché la motivazione che l'ha ritenuto provato sarebbe illogica o contraddittoria
- La sussistenza della minaccia o della costrizione si valuta sulla base dell'insieme degli elementi (durata, ripetizione delle intimidazioni, coordinamento, comportamenti materiali come foto/documentazione) e non su affermazioni generiche che l'evento sia avvenuto per "sfinimento"
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità, il ricorrente può essere condannato a rifondere le spese e a pagare somme alla Cassa delle Ammende commisurate al grado di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
- È fondamentale, quando si impugna in Cassazione, documentare e collegare chiaramente i profili di diritto e di fatto che si ritengono erroneamente valutati dal giudice di merito, evitando censure meramente assertive
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