Cassazione Civile, Ordinanza n. 16329/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha dichiarato che la competenza del Giudice di Pace sull'opposizione a decreto ingiuntivo è funzionale e inderogabile, mentre la competenza del Tribunale resta ferma solo per la domanda riconvenzionale eccedente il valore. In applicazione del principio richiamato, il giudice di pace avrebbe dovuto separare le cause, trattenendo l'opposizione e rimettendo la riconvenzionale al Tribunale.
Esito
Favorevole al ricorrente (tribunale)
La controversia
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, l'opponente aveva proposto una domanda riconvenzionale di valore eccedente la competenza del giudice adito. Il Tribunale di Bari, investito della causa dopo la riassunzione, ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza sostenendo che il Giudice di Pace, ricevuta una riconvenzionale eccedente il proprio limite di valore, avrebbe dovuto separare le domande, trattenendo davanti a sé l'opposizione al decreto ingiuntivo e rimettendo al Tribunale solo la riconvenzionale. Il ricorso mirava quindi a far dichiarare la competenza funzionale e inderogabile del Giudice di Pace sull'opposizione e la competenza per valore del Tribunale sulla sola riconvenzionale.
Norme richiamate
competenza attribuita all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto
la norma attribuisce al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo una competenza funzionale e inderogabile
nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c.
il Tribunale, se investito dell'intera causa in modo improprio, può chiedere il regolamento di competenza entro i termini previsti
regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.
il regolamento di competenza è il rimedio per far valere il corretto riparto della cognizione tra giudici
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Giudice di Pace, la competenza del giudice dell'opposizione è funzionale e inderogabile, in quanto segue l'ufficio del giudice che ha emesso il decreto.
- Se, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente propone una domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore del Giudice di Pace, il giudice adito deve separare le cause, trattenendo l'opposizione e rimettendo la sola riconvenzionale al Tribunale.
- Qualora l'intera causa sia rimessa al giudice incompetente per la sola riconvenzionale, quest'ultimo può promuovere il regolamento di competenza nei limiti temporali di legge.
- Il giudizio sull'opposizione al decreto ingiuntivo non può essere attratto dalla sola presenza di una riconvenzionale di valore superiore, perché la competenza sull'opposizione conserva natura autonoma rispetto a quella sulla domanda accessoria o connessa.
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