Cassazione Penale, Sentenza n. 7835/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Palermo: Ventimiglia deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non aver valutato l'attendibilità della persona offesa e per non aver riconosciuto la scriminante della legittima difesa, nonché eccessività della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; Elyes Ben Hoj Hossine deduce mancata assunzione di una prova decisiva perché non sarebbero stati escussi i poliziotti intervenuti nell'immediatezza, e richiama una annotazione del 09/07/2013 che, secondo lui, attesterebbe la sua non partecipazione alla lite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo di Ventimiglia generico e contraddittorio rispetto alla motivazione concorde dei giudici di merito (doppia conforme), ha confermato la valutazione di attendibilità della persona offesa alla luce del referto medico e delle verbalizzazioni degli intervenuti, e ha escluso la legittima difesa per manifesta sproporzione e per l'assenza di lesioni subite dall'imputato. Ha ritenuto congrua la determinazione della pena e motivata la negazione delle attenuanti generiche. Quanto al ricorso di Elyes Ben Hoj Hossine, lo ha giudicato radicalmente inammissibile perché esplorativo, privo di autosufficienza (richiama atti non prodotti) e inconciliabile con la motivazione di merito che aveva ritenuto superfluo l'esame degli operanti giacché la P.G. era sopraggiunta dopo l'aggressione. A seguito dell'inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese alla parte civile (euro 2.825,93 oltre accessori).
Norme richiamate
Norma richiamata quale contestazione originaria per lesioni personali (la sentenza di merito e la Cassazione valutano la compatibilità delle lesioni con la versione della persona offesa).
Norma collegata alle conseguenze delle lesioni o del fatto, citata come parte delle imputazioni di merito.
art. 612 cod. pen., comma secondo
Richiamata in relazione alla contestazione per minaccia/violenza privata; la Corte di Appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di minaccia grave nei confronti di Ventimiglia.
Norma sulla legittima difesa: il ricorrente l'aveva invocata, ma i giudici hanno valutato l'assenza dei presupposti in termini di proporzione e necessità della reazione.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente in relazione a motivi di nullità o vizio processuale; la Cassazione ha ritenuto le censure insufficienti e generiche.
Norma richiamata dal ricorrente in rapporto alla decisione di merito; la Cassazione ha ritenuto il vizio di motivazione non provato.
art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e)
Comma utilizzato per dedurre vizio di motivazione e violazione di legge in sede di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto le censure di Ventimiglia generiche e non sufficienti a superare la motivazione 'doppia conforme'.
art. 606 cod. proc. pen., lett. d)
Letterad) invocata da Elyes per mancata assunzione di una prova decisiva; la Cassazione ha ritenuto la censura esplorativa e priva di autosufficienza perché richiamava atti non prodotti e non confrontava la motivazione di merito.
Norma sulle circostanze attenuanti speciali: il ricorrente lamentava la mancata concessione di attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto assente qualunque elemento idoneo a giustificare la loro concessione.
Norma sulla determinazione della pena: la Corte di merito ha motivato la quantificazione ritenendola adeguata alla gravità e alle conseguenze del fatto; la Cassazione ne ha dichiarato la motivazione non censurabile.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla materia impugnabile in Cassazione: i motivi sono stati valutati nei limiti consentiti da tale disposizione.
Norma che consente la condanna alle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per sanzionare i ricorrenti.
Rinvio normativo presente negli atti: il Procuratore Generale ha formulato conclusioni avverso i ricorsi anche in base alle disposizioni indicate; nel procedimento si registra la partecipazione del PM con richiesta di inammissibilità.
Massime di principio
- La Cassazione applica elevata deferenza alle valutazioni di fatto dei giudici di merito quando sussiste una motivazione "doppia conforme" (giudici di primo e secondo grado concordi); censure generiche che ripropongono una versione alternativa dei fatti risultano inammissibili.
- Per invocare la legittima difesa è necessario dimostrare proporzione e necessità della reazione: la sola affermazione di essere stato aggrediti non è sufficiente se la reazione appare sproporzionata e gli accertamenti (referti medici, dichiarazioni degli intervenuti) non la confermano.
- La mera incensuratezza non costituisce un elemento sufficiente di per sé per ottenere le circostanze attenuanti generiche; il giudice valuta la gravità del fatto e le conseguenze (anche postumi invalidanti) nel determinare la pena.
- I motivi di cassazione che lamentano omissione di acquisizione di prove devono essere autosufficienti: occorre indicare e, se possibile, produrre gli atti o le prove ritenute decisive; richiami vaghi o non prodotti sono considerati esplorativi e inammissibili.
- Quando la polizia giudiziaria è intervenuta dopo l'evento, la mancata escussione degli agenti non è automaticamente decisiva; va dimostrato in che modo l'audizione avrebbe mutato l'apprezzamento probatorio.
- In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a somme alla Cassa delle Ammende; quindi le censure devono essere ben fondate e documentate per evitare sanzioni economiche.
- La strategia difensiva in Cassazione deve focalizzarsi su vizi giuridici specifici e sul mancato rispetto delle norme processuali o di diritto, non sulla semplice richiesta di riconsiderare la valutazione di fatto già compiuta dai giudici di merito.
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