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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7835/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Palermo: Ventimiglia deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non aver valutato l'attendibilità della persona offesa e per non aver riconosciuto la scriminante della legittima difesa, nonché eccessività della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; Elyes Ben Hoj Hossine deduce mancata assunzione di una prova decisiva perché non sarebbero stati escussi i poliziotti intervenuti nell'immediatezza, e richiama una annotazione del 09/07/2013 che, secondo lui, attesterebbe la sua non partecipazione alla lite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo di Ventimiglia generico e contraddittorio rispetto alla motivazione concorde dei giudici di merito (doppia conforme), ha confermato la valutazione di attendibilità della persona offesa alla luce del referto medico e delle verbalizzazioni degli intervenuti, e ha escluso la legittima difesa per manifesta sproporzione e per l'assenza di lesioni subite dall'imputato. Ha ritenuto congrua la determinazione della pena e motivata la negazione delle attenuanti generiche. Quanto al ricorso di Elyes Ben Hoj Hossine, lo ha giudicato radicalmente inammissibile perché esplorativo, privo di autosufficienza (richiama atti non prodotti) e inconciliabile con la motivazione di merito che aveva ritenuto superfluo l'esame degli operanti giacché la P.G. era sopraggiunta dopo l'aggressione. A seguito dell'inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese alla parte civile (euro 2.825,93 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma richiamata quale contestazione originaria per lesioni personali (la sentenza di merito e la Cassazione valutano la compatibilità delle lesioni con la versione della persona offesa).

  • art. 583 cod. pen.

    Norma collegata alle conseguenze delle lesioni o del fatto, citata come parte delle imputazioni di merito.

  • art. 612 cod. pen., comma secondo

    Richiamata in relazione alla contestazione per minaccia/violenza privata; la Corte di Appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di minaccia grave nei confronti di Ventimiglia.

  • art. 52 cod. pen.

    Norma sulla legittima difesa: il ricorrente l'aveva invocata, ma i giudici hanno valutato l'assenza dei presupposti in termini di proporzione e necessità della reazione.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente in relazione a motivi di nullità o vizio processuale; la Cassazione ha ritenuto le censure insufficienti e generiche.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in rapporto alla decisione di merito; la Cassazione ha ritenuto il vizio di motivazione non provato.

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e)

    Comma utilizzato per dedurre vizio di motivazione e violazione di legge in sede di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto le censure di Ventimiglia generiche e non sufficienti a superare la motivazione 'doppia conforme'.

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. d)

    Letterad) invocata da Elyes per mancata assunzione di una prova decisiva; la Cassazione ha ritenuto la censura esplorativa e priva di autosufficienza perché richiamava atti non prodotti e non confrontava la motivazione di merito.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti speciali: il ricorrente lamentava la mancata concessione di attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto assente qualunque elemento idoneo a giustificare la loro concessione.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena: la Corte di merito ha motivato la quantificazione ritenendola adeguata alla gravità e alle conseguenze del fatto; la Cassazione ne ha dichiarato la motivazione non censurabile.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limite alla materia impugnabile in Cassazione: i motivi sono stati valutati nei limiti consentiti da tale disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per sanzionare i ricorrenti.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 convertito dalla legge n. 176 del 2020 e art. 16 d.l. 228 del 2021

    Rinvio normativo presente negli atti: il Procuratore Generale ha formulato conclusioni avverso i ricorsi anche in base alle disposizioni indicate; nel procedimento si registra la partecipazione del PM con richiesta di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Cassazione applica elevata deferenza alle valutazioni di fatto dei giudici di merito quando sussiste una motivazione "doppia conforme" (giudici di primo e secondo grado concordi); censure generiche che ripropongono una versione alternativa dei fatti risultano inammissibili.
  • Per invocare la legittima difesa è necessario dimostrare proporzione e necessità della reazione: la sola affermazione di essere stato aggrediti non è sufficiente se la reazione appare sproporzionata e gli accertamenti (referti medici, dichiarazioni degli intervenuti) non la confermano.
  • La mera incensuratezza non costituisce un elemento sufficiente di per sé per ottenere le circostanze attenuanti generiche; il giudice valuta la gravità del fatto e le conseguenze (anche postumi invalidanti) nel determinare la pena.
  • I motivi di cassazione che lamentano omissione di acquisizione di prove devono essere autosufficienti: occorre indicare e, se possibile, produrre gli atti o le prove ritenute decisive; richiami vaghi o non prodotti sono considerati esplorativi e inammissibili.
  • Quando la polizia giudiziaria è intervenuta dopo l'evento, la mancata escussione degli agenti non è automaticamente decisiva; va dimostrato in che modo l'audizione avrebbe mutato l'apprezzamento probatorio.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a somme alla Cassa delle Ammende; quindi le censure devono essere ben fondate e documentate per evitare sanzioni economiche.
  • La strategia difensiva in Cassazione deve focalizzarsi su vizi giuridici specifici e sul mancato rispetto delle norme processuali o di diritto, non sulla semplice richiesta di riconsiderare la valutazione di fatto già compiuta dai giudici di merito.

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