Cassazione Penale, Sentenza n. 34250/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, con unico motivo: erronea applicazione dell'art. 442 c.p.p. per aver omesso la riduzione di un terzo dovuta per il rito abbreviato nel calcolo complessivo della pena; in subordine censura per mancata motivazione sull'entità dell'aumento comminato a titolo di continuazione (euro 3.750,00), ritenuto sproporzionato se inteso come importo risultante già dalla riduzione del rito (corrispondente a un aumento lordo di euro 7.500,00).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha constatato che la Corte d'appello aveva effettivamente individuato correttamente il reato più grave e operato l'aumento per continuazione, e che la riduzione per il rito abbreviato risultava ragionevolmente applicata alla pena detentiva (da mesi 3 a mesi 2), ma mancava l'applicazione o la dimostrazione della riduzione di un terzo con riferimento alla pena pecuniaria aumentata per la continuazione. Perciò la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria aumentata per la continuazione e ha rideterminato direttamente tale aumento, applicando la riduzione per il rito: l'importo è stato ridotto da euro 3.750,00 a euro 2.500,00.
Norme richiamate
terzo comma, seconda parte
la seconda parte del terzo comma riconosce l'ipotesi di lieve entità per la quale il Giudice può applicare la sola sanzione pecuniaria nell'intervallo edittale; ciò ha rilevanza nella individuazione del reato più grave e nella determinazione del trattamento sanzionatorio
norma relativa alla contravvenzione contestata (uno dei reati oggetto del giudizio)
norma utilizzata per il 'ragguaglio' nella determinazione della pena pecuniaria confluita nell'aumento per continuazione (operazione tecnica di quantificazione)
codice di procedura penale, art. 442
prevede la riduzione di un terzo della pena in caso di giudizio abbreviato; tale riduzione deve essere applicata sulla pena complessivamente ricalcolata in caso di giudizio di rinvio
principio del divieto di reformatio in peius
limita la possibilità del giudice di rinvio di aggravare la posizione dell'imputato rispetto alla sentenza annullata; la ricalcolazione della pena deve rispettare tale divieto
sentenza n. 51388/24/11/2023 (Corte di Cassazione, I sezione penale)
provvedimento di annullamento che aveva disposto il rinvio per la ricalcolazione della pena; ha vincolato la Corte d'appello nella veste di giudice di rinvio
Massime di principio
- Quando l'imputato ha scelto il rito abbreviato, la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p. deve essere applicata alla pena complessiva ricalcolata, comprese eventuali maggiorazioni per continuazione; questa applicazione deve risultare chiaramente dal calcolo della sentenza
- In sede di giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il divieto di reformatio in peius e motivare esplicitamente la individuazione del reato più grave e l'entità degli aumenti per continuazione
- Se la Corte non mostra i calcoli o appare incoerente (es. riduzione applicata ad una parte della pena ma non all'altra), la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la parte di pena carente
- La motivazione deve specificare se gli importi indicati sono già comprensivi della riduzione per il rito o se la riduzione resta da praticare; la mancata indicazione può dar luogo a censura per difetto di motivazione
- Le operazioni tecniche (ragguaglio, conversioni e calcolo degli aumenti) devono essere esposte in modo comprensibile per consentire il controllo giurisdizionale; importi superiori al medio edittale richiedono adeguata giustificazione motivata
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