Cassazione Civile, Ordinanza n. 02996/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal computo dell'indennità/rimborso chilometrico dovuto a un lavoratore che utilizzava il proprio mezzo per raggiungere il posto di lavoro. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, condannando il consorzio al pagamento di differenze pari a euro 477,76, ritenendo applicabile l'art. 54 del CCNL idraulico-forestale 2010/2012 e qualificando la voce come emolumento di natura retributiva, soggetto alla clausola di salvaguardia del contratto integrativo regionale. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 6, CCNL 2010-2012, dell'art. 7, commi 2 e 3, del CIR Calabria 2008-2011, dell'art. 2, comma 9, lett. f), CCNL 2010-2012, dell'art. 20 del CIR e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c. Sosteneva che la voce fosse un mero rimborso restitutorio, espressamente qualificato come tale dal CCNL; che la contrattazione decentrata poteva incidere solo sulle missioni e trasferte, non sul rimborso per uso del mezzo proprio per recarsi al lavoro; che la previsione regionale sul rimborso forfettario era successiva alla contrattazione nazionale e non poteva derogarla nel senso ritenuto dalla Corte di merito. Deduceva inoltre che il precedente di legittimità richiamato dalla Corte territoriale riguardasse un diverso CCNL, e quindi non fosse pertinente. La Corte di cassazione ha esaminato il rapporto tra contratto collettivo nazionale e contrattazione integrativa regionale, il significato delle clausole sul rimborso chilometrico e la natura della voce in questione, ritenendo infondata la doglianza. Ha affermato che la materia delegata al livello decentrato dal CCNL riguarda le missioni e trasferte di cui all'art. 16, non il diverso istituto del trasporto dei lavoratori verso il posto di lavoro disciplinato dall'art. 54; che l'elenco delle materie delegabili è tassativo; che la clausola sull'uso del mezzo proprio e sul rimborso chilometrico non consente di ritenere derogabili in via decentrata i criteri del CCNL in assenza di una previsione espressa. Ha anche rilevato che il precedente invocato non era decisivo e che, in ogni caso, la qualificazione della voce come retributiva o comunque come trattamento di maggior favore già acquisito non mutava l'esito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del consorzio alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del consorzio, confermando la sentenza d'appello che aveva riconosciuto al lavoratore le differenze sull'indennità/rimborso chilometrico. Ha ritenuto corretta l'interpretazione sistematica e letterale delle disposizioni collettive seguita dalla Corte territoriale: la contrattazione integrativa regionale non poteva incidere sul diverso istituto del rimborso per utilizzo del mezzo proprio per recarsi al lavoro, poiché il CCNL aveva delegato al secondo livello solo la disciplina di missioni e trasferte. La Corte ha inoltre osservato che il richiamo al precedente del 2015 non scardinava l'impostazione della sentenza impugnata e che, in ogni caso, il ricorrente non aveva depositato il CCNL previgente su cui fondava una parte della censura. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente e con previsione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 54, comma 6, CCNL Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
il rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro
La clausola non basta, da sola, a rendere derogabile dalla contrattazione decentrata la disciplina del rimborso chilometrico; essa va letta nel sistema complessivo del CCNL, che non delega quel segmento alla contrattazione di secondo livello.
art. 7, commi 2 e 3, Contratto Integrativo Regionale Calabria 2008-2011
rimborso forfettario giornaliero secondo fasce di percorrenza
La previsione regionale disciplina un rimborso forfettario per l'uso del mezzo proprio, ma non è ritenuta idonea a sostituire la disciplina nazionale del rimborso chilometrico se la relativa materia non è stata devoluta al secondo livello.
art. 2, comma 9, lett. f), CCNL Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
il trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)
La clausola di delega è tassativa e riguarda solo missioni e trasferte, non il rimborso per il tragitto casa-lavoro mediante mezzo proprio.
art. 20, Contratto Integrativo Regionale Calabria 2008-2011
trattamenti economici di maggior favore in godimento
Le condizioni più favorevoli già in godimento restano salve e non possono essere peggiorate dalla contrattazione di secondo livello.
art. 16, CCNL Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
Le spese per viaggio, vitto e alloggio ed altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbono essere rimborsate...
La facoltà di rimodulare le modalità di rimborso è riferita alle missioni e trasferte, costituendo il parametro della delega al livello decentrato.
L'interpretazione dei contratti collettivi deve avvenire con i criteri ermeneutici codicistici, valorizzando il significato letterale e il coordinamento sistematico delle clausole.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Nel giudizio di cassazione il deposito dei contratti e accordi collettivi posti a fondamento del ricorso è onere a pena di improcedibilità; deve essere prodotto il testo integrale del contratto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è trattata, sul piano processuale, come violazione di norme di diritto e impone l'interpretazione delle clausole secondo gli artt. 1362 ss. c.c.
La contrattazione collettiva di diverso livello ha pari dignità e può derogare o prorogare la disciplina di livello superiore nei limiti dell'autonomia negoziale e della volontà delle parti sociali.
Non opera come criterio gerarchico rigido tra contratti collettivi di diverso livello; resta salva solo la tutela dei diritti già definitivamente acquisiti dal lavoratore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso può disporsi il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ricorrendone i presupposti.
Massime di principio
- Nel conflitto tra contratti collettivi di diverso livello non si applica un criterio gerarchico di tipo legislativo, ma occorre ricostruire la volontà delle parti sociali attraverso il coordinamento sistematico delle clausole, attribuendo rilievo alla struttura complessiva del testo.
- La contrattazione decentrata può derogare alla disciplina nazionale solo entro le materie espressamente e tassativamente devolute dal contratto collettivo di livello superiore; in mancanza di una delega chiara, la disciplina nazionale resta intangibile.
- Quando un contratto collettivo prevede un rimborso chilometrico per l'uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro, la sua eventuale qualificazione come rimborso o restituzione non consente, da sola, di estendere la derogabilità a una materia non devoluta alla contrattazione di secondo livello.
- Nel giudizio di cassazione il ricorrente che invochi contratti o accordi collettivi deve depositarne il testo integrale, poiché tale adempimento è richiesto a pena di improcedibilità e serve alla corretta applicazione dei criteri ermeneutici.
- L'interpretazione dei contratti collettivi richiede un uso coordinato dei canoni degli artt. 1362 ss. c.c., con particolare attenzione al significato delle clausole nel loro contesto sistematico e non solo al dato letterale isolato.
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