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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27438/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che lo aveva condannato per il porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione di un coltello ritenuto oggetto atto ad offendere, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, in relazione a un fatto del 28 agosto 2020. Con il ricorso per cassazione, l'imputato deduceva un unico motivo, redatto ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., lamentando vizio di motivazione: sosteneva che l'ordinanza d'appello fosse in realtà una decisione di merito di rigetto, non di inammissibilità, e che non fossero state considerate le censure specifiche formulate nell'atto di appello. In particolare, affermava che l'appello era strettamente correlato alla motivazione di primo grado, poiché contestava la prova dell'estrazione del coltello dalla tasca dell'imputato e l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, evidenziandone le incongruenze tra fase investigativa e dibattimentale. Sotto altro profilo, lamentava anche l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la carenza di motivazione sull'aumento di pena, richiamando l'art. 133 c.p. Il Procuratore generale concludeva per l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. Ha affermato che, alla luce dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p. come modificato dal d.lgs. 150/2022, l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto del provvedimento impugnato. Ha quindi considerato corretta la decisione della Corte territoriale, rilevando che i motivi di appello erano generici e non si confrontavano con la motivazione di primo grado, sia quanto alla ricostruzione del fatto sia quanto al trattamento sanzionatorio. La Cassazione ha richiamato i principi delle Sezioni Unite sulla specificità estrinseca dei motivi di appello e ha escluso che la mera riproposizione di questioni già affrontate o la denuncia di manifesta infondatezza possano superare il vaglio di ammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per porto fuori dell'abitazione, senza giustificato motivo, di un coltello ritenuto oggetto atto ad offendere.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la forma sintetica del motivo di ricorso.

  • art. 581, comma 1-bis, c.p.p.

    «l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione»

    La Corte afferma che la disposizione codifica il requisito della specificità estrinseca dei motivi di appello.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato per il controllo sull'ammissibilità dell'appello e per escludere che possa essere valorizzata la manifesta infondatezza dei motivi come causa di inammissibilità.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Richiamato in comparazione, per evidenziare che la manifesta infondatezza è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione ma non dell'appello.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dalla difesa per censurare l'eccessività della pena e dalla Corte per rilevare che la motivazione di primo grado aveva considerato modalità esecutive, fine e atteggiamento psicologico dell'agente.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello penale, i motivi devono contenere rilievi critici puntuali ed espliciti contro le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; non è sufficiente una contestazione generica o meramente assertiva.
  • La specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p. ha natura anche estrinseca: il motivo è specifico solo se si confronta con la motivazione della sentenza o ordinanza impugnata e consente al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione i punti censurati.
  • La riproposizione di questioni già esaminate dal primo giudice non determina, di per sé, inammissibilità dell'appello, purché le censure siano collegate alle ragioni effettivamente espresse nella decisione di primo grado.
  • Nel giudizio di appello non può essere utilizzato il filtro della manifesta infondatezza dei motivi come autonoma causa di inammissibilità, poiché tale criterio non è previsto dagli artt. 581 e 591 c.p.p. per l'appello.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio devono misurarsi con la motivazione resa sul punto dal primo giudice e indicare specificamente perché la pena sarebbe sproporzionata o mal motivata; il mero richiamo all'art. 133 c.p. non basta.
  • In cassazione, la violazione del requisito di specificità dei motivi di appello può essere scrutinata verificando se l'impugnazione abbia realmente preso posizione sulle rationes decidendi del primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

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