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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27326/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

La vicenda riguarda un indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere, ritenuto gravemente indiziato di partecipazione a un'associazione dedita al narcotraffico e di attività di spaccio di stupefacenti, nel contesto di intercettazioni telematiche eseguite mediante captatore informatico. La difesa aveva chiesto alla procura copia di files di log, liste di programmazione comandi, utenti abilitati e indirizzi IP relativi al sistema di intercettazione, ma il diniego dell'ufficio inquirente aveva indotto la difesa a chiedere la revoca della misura cautelare, deducendo la lesione del diritto di difesa e l'inutilizzabilità delle intercettazioni. Il gip aveva rigettato l'istanza, ritenendo la richiesta esplorativa e priva di specifica rilevanza. L'appello cautelare è stato poi dichiarato inammissibile dal tribunale, che ha ritenuto la questione preclusa dal giudicato cautelare perché non dedotta nel riesame avverso l'ordinanza genetica. Con il ricorso per cassazione si deducevano: 1) omessa motivazione ed erronea applicazione della preclusione endoprocessuale, sostenendo che in materia cautelare la preclusione copre solo il dedotto e deciso e non il deducibile; 2) violazione del diritto della difesa a ottenere copia dei files di log e conseguente inutilizzabilità degli esiti intercettivi, con richiamo agli artt. 178, lett. c), 268 e 271 c.p.p. e richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 268 c.p.p. per asserita mancanza di una previsione espressa del diritto difensivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha assorbito il secondo. Ha ritenuto che il tribunale avesse erroneamente applicato il principio del giudicato cautelare, perché la questione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione del diritto di difesa non era stata dedotta nel riesame e la richiesta di accesso ai files di log era intervenuta solo successivamente; pertanto si trattava di questione meramente deducibile e non coperta da preclusione endoprocessuale. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    l'appello cautelare è il mezzo con cui si sviluppa ulteriormente il procedimento cautelare e consente di far valere questioni non coperte da preclusione.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    utilizzato per denunciare omessa motivazione ed erronea applicazione della preclusione endoprocessuale.

  • art. 609, lett. c) c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per dedurre violazione di legge in relazione al diniego di accesso ai files di log e all'inutilizzabilità degli esiti intercettivi.

  • art. 178, lett. c) c.p.p.

    invocato quale norma che sanzionerebbe la lesione del diritto di difesa con una nullità di ordine generale a regime intermedio.

  • art. 268 c.p.p.

    norma richiamata in tema di disciplina delle intercettazioni e del diritto della difesa a ottenere copia dei supporti materiali o dei files di log; la Corte non affronta nel merito la questione costituzionale prospettata.

  • art. 271 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni.

  • art. 293 c.p.p.

    richiamato dalla difesa a sostegno dell'obbligo di dare evidenza agli elementi indiziari posti a base della misura cautelare.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel prospettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268 c.p.p.

  • art. 24 Cost.

    richiamato per sostenere che il diniego di accesso ai files di log comprime il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al diritto al contraddittorio e alla conoscenza degli elementi probatori.

Massime di principio

  • In materia cautelare, la preclusione endoprocessuale copre le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte e decise nei precedenti incidenti cautelari, ma non si estende alle questioni meramente deducibili e non ancora sollevate.
  • Il giudicato cautelare opera allo stato degli atti e può impedire nuove impugnazioni solo quando si chieda nuovamente una rivalutazione degli stessi elementi in assenza di sopravvenienze rilevanti.
  • Se un vizio relativo all'utilizzabilità di una prova emerge o viene dedotto solo dopo la definizione del riesame, il giudice dell'appello cautelare non può dichiararlo precluso per il solo fatto che non fu trattato nel precedente incidente, quando non risulti che fosse stato implicitamente deciso.
  • La questione relativa all'accesso difensivo ai supporti materiali delle intercettazioni, quando prospettata come sopravvenienza rispetto al riesame, non può essere esclusa dal giudicato cautelare solo perché connessa alla medesima piattaforma indiziaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

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