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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27322/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti dell'imputato per i capi C) e D), riqualificando il capo D) ai sensi dell'art. 648, comma 4, c.p., e ritenendo la continuazione. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, articolava tre censure: 1) per il capo C), relativo a un furto con strappo, si deduceva l'inutilizzabilità della denuncia della persona offesa per asserita violazione delle regole sulle letture di atti e per mancato esperimento di ricerche adeguate, anche all'estero, prima di acquisire la dichiarazione; 2) per il capo D), relativo alla ricettazione, si lamentava vizio di motivazione, sostenendo che gli indizi valorizzati dalla Corte di merito fossero meri sospetti e non raggiungessero la soglia della gravità, precisione e concordanza; 3) si censurava il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto non adeguatamente motivato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva accertato che la persona offesa/teste era stata regolarmente citata, che la sua irreperibilità era dipesa da un rientro improvviso in Romania, che erano state svolte ulteriori ricerche in Italia e tramite il Consolato rumeno e che non vi erano elementi concreti per imporre ricerche estere ulteriori o per ritenere necessaria, già in indagine, un'incidente probatorio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto e non conteneva critiche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato ritenuto parimenti inammissibile, poiché le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche non sono sindacabili in cassazione se la motivazione di merito non è manifestamente illogica; nel caso concreto la Corte di appello aveva richiamato le modalità della condotta e la personalità dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Indicato come norma incriminatrice del fatto contestato al capo C), descritto dal ricorrente come furto con strappo.

  • art. 512-bis c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità della denuncia della persona offesa per omesso rispetto delle forme e delle ricerche necessarie prima della lettura dell'atto.

  • art. 512 c.p.p.

    Norma sulle letture di atti in dibattimento; la Corte ribadisce che l'irreperibilità del testimone integra il presupposto solo quando sia effettivamente impossibile notificare la citazione o assicurarne la presenza dopo tutti gli adempimenti di legge.

  • art. 648 c.p.

    Base della riqualificazione giuridica del capo D) operata dal giudice di merito, relativo alla ricettazione.

  • art. 102 c.p.p.

    Richiamato solo per la nomina del sostituto processuale del difensore in udienza.

Massime di principio

  • In tema di letture di atti ex art. 512 c.p.p., l'irreperibilità del testimone consente l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali solo quando sia stata effettivamente impossibile la notificazione della citazione o, comunque, l'assicurazione della presenza del teste dopo l'esperimento di tutti gli adempimenti imposti dalla legge.
  • Per il cittadino straniero divenuto irreperibile, l'obbligo di ricerche anche all'estero sussiste solo se emergano concreti elementi di collegamento con il paese di origine; in mancanza, ulteriori ricerche avrebbero natura esplorativa e non sono esigibili secondo canoni di ragionevolezza.
  • La doglianza di cassazione che contesti la tenuta degli indizi valutati dal giudice di merito è inammissibile quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto e non contenga specifiche critiche alla motivazione impugnata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione salvo motivazione manifestamente illogica o arbitraria.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieInutilizzabilità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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