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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27324/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Napoli, in sede di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva riformato la sentenza di primo grado e rideterminato la pena per due imputati, riconosciuta la continuazione con altra sentenza irrevocabile. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 20-bis c.p. e degli artt. 53 ss. della l. n. 689/1981, lamentando che non fosse stata fornita l'informazione sulle possibilità di chiedere pene sostitutive brevi; con un secondo motivo hanno dedotto vizi di motivazione per manifesta incoerenza della sentenza impugnata. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha affermato che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo, mentre non sono deducibili censure sulla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Ha inoltre osservato che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva non è un onere informativo del giudice, ma può essere inserita nell'accordo tra le parti e, se ciò avviene, diviene parte integrante del patto processuale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    "Nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598 bis il consenso dell'imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza"

    Nel concordato in appello la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva può essere oggetto dell'accordo tra le parti; se inserita nell'intesa, il giudice deve aderirvi o disattenderla e procedere al giudizio ordinario.

  • art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Disciplina le pene sostitutive brevi, ma la loro applicazione nel rito concordato richiede che la relativa richiesta faccia parte dell'accordo tra le parti.

  • art. 20-bis c.p.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla conversione della pena detentiva in pena sostitutiva.

  • art. 606, lett. b) c.p.p.

    Norma invocata per dedurre l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche rilevanti ai fini dell'applicazione della legge penale.

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    Norma invocata per denunciare la manifesta incoerenza della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice del reato oggetto della contestazione principale.

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Aggravante contestata nel giudizio di merito.

  • art. 110 c.p.

    Contestato quale titolo di concorso di persone nel reato.

  • art. 23 d.l. n. 142 del 2020

    Richiamato dalla sentenza di appello nel contesto del rito concordato.

  • art. 598-bis c.p.p.

    Richiamato dall'art. 599-bis c.p.p. in tema di consenso dell'imputato nel procedimento a pena concordata.

  • art. 599-bis, comma 3, c.p.p.

    Il giudice di appello, se non aderisce all'accordo, deve procedere al giudizio ordinario.

  • art. 53 ss. l. n. 689/1981

    Richiamati dai ricorrenti come disciplina delle pene sostitutive.

  • art. 192 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi che attengano alla formazione del consenso delle parti, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
  • Non sono deducibili con ricorso per cassazione censure che investono la mera determinazione della pena concordata, salvo che la sanzione risulti illegale.
  • La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva non costituisce un autonomo dovere informativo del giudice nel procedimento di concordato in appello, ma deve essere oggetto dell'accordo tra accusa e difesa.
  • Se nel concordato in appello la sostituzione della pena detentiva è inclusa nell'intesa, essa diviene parte integrante dell'accordo processuale e vincola il giudice, che può solo aderirvi o rimettere le parti al giudizio ordinario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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