Cassazione Penale, Sentenza n. 27327/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il divieto di dimora nel Comune di Crotone applicato dal GIP, in relazione a due episodi di cessione di sostanze stupefacenti contestati come commessi in concorso con altri soggetti. Con il primo motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza di un concorso morale nel capo 9, sostenendo che il Tribunale aveva valorizzato solo condotte successive alla cessione, senza indicare un previo accordo, un ruolo funzionale o un apporto causale antecedente o contestuale, confondendo la mera vicinanza relazionale con un contributo penalmente rilevante. Con il secondo motivo ha dedotto analogo vizio motivazionale sul capo 11, lamentando che, pur riportate le conversazioni intercettate tra i coindagati, non fosse spiegato quali indici consentissero di attribuire all'indagato un ruolo di agevolatore nella cessione dello stupefacente. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha affermato che, in sede di legittimità contro ordinanze cautelari, il controllo sulla motivazione dei gravi indizi è limitato alla verifica della coerenza logica e del rispetto dei principi di diritto, senza possibilità di rivalutare il merito probatorio. Quanto al capo 9, ha ritenuto logico il richiamo del Tribunale alla captazione intercorsa tra gli indagati e alla versione inverosimile resa nell'interrogatorio, da cui emergeva la consapevolezza dell'affare e un apporto almeno morale all'accordo criminoso. Quanto al capo 11, ha giudicato non illogico il riferimento alle conversazioni intercettate che facevano parlare di una somma da portare allo "zio Bruno", ritenendo non plausibile una causale alternativa e valorizzando l'ammissione dell'indagato circa il proprio riferimento finale, pur con giustificazione non chiarita. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
richiamato quale parametro del pericolo di reiterazione del reato posto a base della misura cautelare.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso un'ordinanza cautelare personale, il sindacato sulla motivazione relativa ai gravi indizi di colpevolezza è limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica del ragionamento del giudice di merito, non potendo tradursi in una nuova valutazione del compendio probatorio.
- La partecipazione concorsuale a una cessione di stupefacente può essere desunta anche da condotte successive al fatto, purché esse siano lette nel contesto complessivo dei rapporti tra gli indagati, delle conversazioni intercettate e delle modalità dell'azione, quando tali elementi consentano di inferire un previo accordo o un contributo morale al reato.
- Ai fini della gravità indiziaria, il giudice può valorizzare le intercettazioni e l'inverosimiglianza della diversa ricostruzione offerta dall'indagato in interrogatorio, se tali dati, considerati unitariamente, rendono non plausibile una spiegazione lecita alternativa dei fatti.
- Quando le conversazioni captate e il contesto investigativo mostrino un riferimento inequivoco a un affare illecito e a un destinatario finale della somma collegata alla cessione di droga, la motivazione che inferisce il concorso morale dell'interessato non è censurabile per illogicità manifesta se non si confronta con una concreta e plausibile causale alternativa.
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