Cassazione Penale, Sentenza n. 27323/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravata/qualificata ai sensi dell'art. 186, commi 2-sexies e 7, cod. strada, escludendo la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ex art. 53 l. 689/1981. Il ricorrente deduceva vizio motivazionale, sostenendo che il diniego del beneficio fosse sorretto da ragioni solo apparenti e congetturali: in particolare, contestava che il giudizio negativo sulla prognosi di adempimento degli obblighi conseguenti alla sostituzione si fondasse su una presunta incapacità patrimoniale non dimostrata e che la Corte territoriale avesse sviato la funzione preventiva e riabilitativa dell'istituto. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e della prognosi formulata dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre reputato la motivazione della decisione di merito logica, congrua e corretta in diritto, poiché fondata sul numero e sulla gravità dei precedenti penali dell'imputato, compreso un precedente specifico, nonché sulla sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, elementi idonei a fondare un giudizio prognostico negativo sulla utilità rieducativa della pena sostitutiva, sul contenimento del rischio di recidiva e sull'adempimento delle prescrizioni. Il rilievo relativo al mancato adempimento degli obblighi pecuniari è stato considerato argomento secondario e non decisivo. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna dell'imputato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186, commi 2-sexies e 7, cod. strada
norma incriminatrice richiamata come base della condanna per guida in stato di ebbrezza
norma sulla sostituzione della pena detentiva breve con pena sostitutiva, la cui applicazione è stata negata nei gradi di merito
norma che attribuisce al giudice discrezionalità nella valutazione dei presupposti per concedere la pena sostitutiva
parametro di valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere ai fini del giudizio di meritevolezza
norma che prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice può negare il beneficio anche sulla base dei soli precedenti penali dell'imputato, purché la valutazione sia specifica, puntuale e concreta e consenta di desumere elementi negativi univoci sulla finalità rieducativa della misura, sul rischio di recidiva e sulla capacità di adempiere le prescrizioni imposte.
- La motivazione del diniego della pena sostitutiva è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità: non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio quando il giudice di merito abbia reso una struttura argomentativa logica, coerente e completa.
- Quando il giudizio prognostico negativo è fondato su numerosi e gravi precedenti, anche specifici, e su ulteriori elementi sintomatici della scarsa affidabilità dell'imputato, il rilievo relativo a un singolo profilo accessorio, come il possibile inadempimento di obblighi pecuniari, può essere considerato non decisivo.
- Il diniego della sostituzione della pena detentiva breve è legittimo se il giudice valorizza, in modo non meramente apodittico, elementi che escludono la meritevolezza del beneficio e l'idoneità della misura a perseguire la funzione riabilitativa prevista dall'ordinamento.
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