Cassazione Civile, Ordinanza n. 26160/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia riguarda l'opposizione e poi il ricorso per cassazione in materia di equa riparazione ex L. n. 89/2001 collegata a una procedura fallimentare. La Corte d'appello di Ancona, in parziale accoglimento dell'opposizione del Ministero della giustizia avverso il provvedimento che aveva accolto la domanda ex art. 2 bis L. n. 89/2001 proposta da più parti, aveva ridotto gli importi dell'indennizzo in relazione al "valore degli interessi in gioco". Il Ministero ha impugnato il decreto sostenendo, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 119 l.fall., dell'art. 4 L. n. 89/2001 e dell'art. 327 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente calcolato il termine per proporre la domanda indennitaria. I controricorrenti hanno resistito con unico controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per la fattispecie, si applica il previgente art. 119 l.fall.; tuttavia, in caso di omessa comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, trova applicazione la regola generale del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento, con conseguente definitività solo dopo un anno, oltre sospensione feriale. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e la declaratoria di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 119 l.fall. nella parte in cui faceva decorrere il termine dalla sola pubblicazione, la Corte ha ritenuto corretto l'operato della Corte d'appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Ministero alla rifusione delle spese di legittimità; è stato escluso l'obbligo del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
Per le procedure anteriori alla novella non opera la disciplina introdotta dai decreti del 2006 e del 2007; in caso di omessa comunicazione del decreto di chiusura, il termine non decorre dalla sola pubblicazione nei modi ordinari.
È richiamato come parametro introdotto dalle novelle, ma non applicabile alla fattispecie regolata dalla disciplina previgente.
Costituisce la base della domanda di equa riparazione proposta dalle parti intimate.
È invocato dal ricorrente insieme agli altri parametri sul termine di proponibilità della domanda.
In mancanza di comunicazione del decreto, si applica il termine lungo annuale per l'impugnazione, decorrente dalla pubblicazione, oltre la sospensione feriale.
È richiamato nel procedimento camerale per la definibilità del ricorso in base alla sua manifesta infondatezza.
art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.
Indicato come norma processuale che consente la decisione camerale.
Richiamato per escludere, nel caso, l'obbligo del doppio contributo unificato.
sentenza Corte cost. 23 luglio 2010 n. 279
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 119, comma 2, l.fall. nella parte in cui faceva decorrere il termine per il reclamo dalla pubblicazione del decreto anziché dalla comunicazione agli interessati.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali anteriori alle modifiche normative, se il decreto di chiusura del fallimento non è stato comunicato ai soggetti interessati già individuati dagli atti processuali, il termine per impugnarlo non decorre dalla sola pubblicazione ma segue la regola generale del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., con decorrenza dalla pubblicazione e computo della sospensione feriale.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale del sistema previgente impedisce di considerare definitivo il decreto di chiusura del fallimento prima del decorso di un anno dalla pubblicazione, quando manchi la comunicazione individuale del provvedimento.
- In sede di legittimità, la doglianza sulla tardività o tempestività della domanda deve essere respinta quando la Corte territoriale abbia correttamente applicato il regime transitorio e il termine lungo previsto dal codice di procedura civile in assenza di comunicazione del provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26082/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26083/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26084/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26085/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26086/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26087/2021 del 27/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →