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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05583/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro pubblico di un dipendente di un ente di ricerca che aveva chiesto il pagamento di due diverse voci accessorie: l'indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca prevista dall'art. 22 d.P.R. n. 171/1991, e l'indennità di responsabilità professionale richiamata dall'art. 10 del CCNL EPR 1994-1997 e dall'art. 9 del CCNL EPR 1998-2001. Il Tribunale aveva riconosciuto solo in parte la domanda, liquidando l'indennità professionale per il periodo 2001-2009; la Corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello dell'ente, ritenendo dovuto il compenso solo per il periodo 2005-2008 e quantificandolo in misura inferiore, e aveva respinto anche la pretesa sull'indennità ex art. 22 d.P.R. 171/1991. Il ricorso per cassazione deduceva: (1) violazione delle norme richiamate e dell'art. 36 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente confuso due istituti distinti, che il criterio di calcolo dell'indennità ex art. 22 doveva essere lo stipendio in godimento e che tale criterio si sarebbe dovuto riflettere anche sull'indennità professionale; (2) omesso esame di istanze istruttorie, con preclusione della prova degli incarichi svolti e dei fatti posti a base della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha chiarito che la sentenza d'appello non aveva sovrapposto l'indennità ex art. 22 d.P.R. 171/1991 e l'indennità professionale ex art. 10 CCNL, ma le aveva esaminate separatamente; ha inoltre ritenuto non censurata la ratio decidendi con cui era stata esclusa, per l'indennità ex art. 22, la prova dei relativi presupposti. Quanto all'indennità professionale, ha affermato che il rinvio al citato art. 22 comporta anche l'applicazione del limite massimo del 15% dello stipendio tabellare iniziale, non derogabile da disposizioni direttoriali o da mere prassi amministrative, e che il trattamento aveva natura accessoria subordinata alla contrattazione decentrata e ai relativi stanziamenti, verificatisi solo dal 2005 in poi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva trascritto in modo puntuale né le critiche al CTU né i mezzi istruttori asseritamente decisivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. n. 171/1991

    "Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca"; misura non superiore al 15% dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza

    La norma disciplina un'indennità specifica per la direzione di strutture tecniche/scientifiche e di progetti di ricerca; la Corte ne valorizza il limite massimo legale del 15% dello stipendio tabellare iniziale, ritenendolo applicabile anche per il richiamo operato dalla contrattazione collettiva.

  • art. 10 CCNL EPR 1994-1997

    "L’indennità di cui all'art. 22 del D.P.R. 171/91 si applica anche ai ricercatori e tecnologi che esercitano nell'Ente funzioni per cui è richiesta l'iscrizione ad albi professionali"

    La previsione contrattuale estende l'indennità ex art. 22 ai ricercatori e tecnologi che svolgono funzioni professionali abilitanti; il richiamo all'art. 22 comprende anche il criterio legale di quantificazione e il relativo limite massimo.

  • art. 9 CCNL EPR 1998-2001

    È richiamato come fonte contrattuale del medesimo assetto indennitario, in continuità con l'art. 10 del CCNL precedente, senza che dalla sentenza emergano ulteriori specificazioni autonome.

  • artt. 40-45 d.lgs. n. 165/2001

    L'indennità accessoria è rimessa alla contrattazione sindacale decentrata nel rispetto dei vincoli di bilancio; in assenza di tale intervento e delle correlative risorse non nasce il diritto alla corresponsione.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato solo come parametro di censura nel ricorso, ma la Corte non ne sviluppa un'autonoma applicazione decisoria.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il canone di specificità e autosufficienza: occorre indicare con precisione gli atti, le disposizioni e i fatti rilevanti, non potendosi fondare le censure su richiami generici.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato per la dedotta violazione di legge relativa alla qualificazione e quantificazione delle indennità.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È il vizio denunciato per omesso esame delle richieste istruttorie, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per genericità e difetto di specificità.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una disposizione collettiva richiama un istituto legale per determinarne il trattamento economico, il richiamo può estendersi anche ai criteri legali di quantificazione e ai limiti massimi fissati dalla legge, salvo espressa deroga consentita dall'ordinamento.
  • Un limite massimo stabilito da una norma primaria per un'indennità accessoria non può essere superato da atti amministrativi interni o da prassi applicative dell'amministrazione datrice di lavoro.
  • Le indennità accessorie nel pubblico impiego contrattualizzato presuppongono, oltre al titolo normativo, anche la disponibilità delle risorse e l'intervento della contrattazione decentrata quando richiesto dalla disciplina collettiva; in mancanza di tali presupposti non sorge un diritto esigibile.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata: non è sufficiente contestare in astratto l'impostazione della sentenza se non si attacca il concreto fondamento decisorio.
  • Chi deduce l'omessa ammissione di prove o la cattiva valutazione della consulenza tecnica deve indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivere i passaggi rilevanti e dimostrarne la decisività; doglianze generiche sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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