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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05485/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente, addetto ad attività semplici e in servizio da molti anni, era stato licenziato per giusta causa a seguito di due contestazioni disciplinari: la prima riguardava il contenuto di un articolo di stampa, ritenuto lesivo dell'immagine aziendale; la seconda consisteva nell'avere contattato un collega chiedendogli di testimoniare a suo favore sui fatti narrati. La Corte d'appello aveva ritenuto infondata la seconda contestazione ma aveva comunque confermato il licenziamento, valorizzando la sola prima addebito e ritenendo legittima la proroga/sospensione del termine previsto dalla contrattazione collettiva per irrogare la sanzione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva violazione dell'art. 33, comma 4, del contratto collettivo specifico di lavoro applicato al rapporto e degli artt. 1372 e 2077 c.c., sostenendo che la previsione collettiva, secondo cui se il provvedimento non è comminato entro sei giorni dalle giustificazioni queste si intendono accolte, non consente alcuna proroga unilaterale del termine da parte del datore di lavoro; poiché la seconda contestazione era stata ritenuta infondata, restava unicamente il primo addebito, ma la sanzione era stata irrogata oltre il termine contrattuale, con conseguente accoglimento delle giustificazioni e illegittimità del licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione. Ha affermato che il termine fissato dalla contrattazione collettiva per l'irrogazione della sanzione, quando prevede che le giustificazioni si intendano accolte in caso di mancata tempestiva adozione del provvedimento, ha natura sostanziale e non solo procedimentale: se il datore non rispetta quel termine, non può utilizzare la contestazione per prorogare o sospendere unilateralmente altri termini disciplinari. In tal caso il licenziamento non è solo inefficace, ma illegittimo per insussistenza del fatto disciplinarmente rilevante, con applicazione della tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970. Il giudice del rinvio dovrà attenersi a tali principi e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 4, CCSL 7 luglio 2015

    se il provvedimento non viene comminato entro i sei giorni successivi alla ricezione delle giustificazioni del lavoratore queste si riterranno accolte

    la clausola attribuisce al termine per l'irrogazione della sanzione valore sostanziale; il suo inutile decorso determina l'accoglimento delle giustificazioni e impedisce al datore di lavoro di prorogare o sospendere unilateralmente il termine tramite ulteriori contestazioni

  • art. 1372 c.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno della vincolatività della disciplina pattizia collettiva nei confronti del datore di lavoro

  • art. 2077 c.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno della prevalenza della disciplina collettiva applicabile sul comportamento datoriale

  • art. 18, comma 4, L. n. 300/1970

    ritenuto applicabile quando la violazione del termine collettivo comporta l'insussistenza del fatto contestato e quindi l'illegittimità del licenziamento

  • art. 18, comma 6, L. n. 300/1970

    escluso; la violazione non è qualificata come mera irregolarità procedurale ma come mancanza del fatto posto a base del recesso

  • art. 21, n. 2, comma 3, c.c.n.l. gas e acqua 2011

    se il provvedimento disciplinare non viene emanato nei dieci giorni lavorativi successivi al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, le giustificazioni si riterranno accolte

    richiamato come precedente sovrapponibile: il mancato rispetto del termine produce l'effetto sostanziale dell'accoglimento delle giustificazioni e l'applicazione della tutela ex art. 18, comma 4, L. 300/1970

  • L. n. 300/1970, art. 18

    la Corte distingue tra comma 4 e comma 6 e colloca la fattispecie nell'area dell'insussistenza del fatto disciplinare

  • L. n. 92/2012

    richiamata solo per collocare la controversia nel regime successivo alla riforma Fornero

Massime di principio

  • Quando la contrattazione collettiva collega espressamente al mancato rispetto del termine per l'irrogazione della sanzione l'effetto che le giustificazioni del lavoratore "si intendono accolte", la previsione ha natura sostanziale e incide sul corretto esercizio del potere disciplinare, non essendo riducibile a un mero vizio procedurale.
  • In presenza di una clausola collettiva che prevede l'accoglimento delle giustificazioni per decorso del termine, il datore di lavoro non può utilizzare una contestazione successiva, ritenuta infondata o insussistente, per prorogare o sospendere unilateralmente il termine relativo a un diverso addebito già contestato.
  • Se, per effetto della clausola collettiva, le giustificazioni del dipendente devono considerarsi accolte, il licenziamento disciplinare fondato su quel fatto è illegittimo per insussistenza del fatto contestato e non soltanto inefficace per vizio procedurale.
  • In tale ipotesi trova applicazione la tutela di cui all'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, non quella prevista per le sole irregolarità procedurali.
  • L'accertamento giudiziale dell'illegittimità o insussistenza dell'addebito impedisce al datore di lavoro di trarre qualsiasi effetto dalla relativa contestazione nel procedimento disciplinare in corso.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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