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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05514/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in appello, del diritto di un dipendente al pagamento dell'indennità sostitutiva di mensa per il periodo da agosto 2016 fino al licenziamento per giustificato motivo soggettivo. La società aveva sostenuto che i buoni pasto avessero natura assistenziale e non retributiva e che, in ogni caso, il relativo trattamento fosse modificabile o sopprimibile unilateralmente ovvero in base al contratto collettivo, che non li contemplava tra gli elementi della retribuzione. In Cassazione la società ha proposto due motivi: violazione degli artt. 2094 e 2099 c.c. per l'asserita erronea qualificazione retributiva dei buoni pasto, e violazione dell'art. 67 del CCNL di settore per non avere la Corte territoriale considerato che tali buoni non erano inclusi tra le voci retributive previste dal contratto collettivo. Prima dell'esame del merito, la ricorrente ha chiesto la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. per il tardivo completamento del deposito telematico del ricorso, iniziato entro il termine ma concluso oltre la scadenza a causa del malfunzionamento del dispositivo di firma digitale.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha ritenuto insussistenti i presupposti per la rimessione in termini. Ha qualificato il malfunzionamento del dispositivo di firma digitale come vicenda interna all'organizzazione della ricorrente, quindi non del tutto estranea alla sua sfera di controllo, e ha rilevato che la società non aveva dimostrato l'impossibilità di utilizzare rimedi alternativi o sostitutivi idonei a evitare la decadenza. Per questo il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La società è stata condannata alle spese in favore del controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto e la natura del buono pasto, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità del ricorso

  • art. 2099 c.c.

    invocato per sostenere l'erronea attribuzione al buono pasto di natura retributiva, senza scrutinio di merito

  • art. 67 CCNL per i dipendenti delle agenzie di sicurezza sussidiaria e degli istituti di investigazioni e di sicurezza

    richiamato come disposizione collettiva che non includerebbe i buoni pasto tra gli elementi della retribuzione

  • art. 153, secondo comma, c.p.c.

    la rimessione in termini è consentita solo se la decadenza deriva da causa non imputabile, estranea alla volontà della parte e con carattere di assolutezza, non essendo sufficiente una mera difficoltà o impossibilità relativa

  • art. 369, primo comma, c.p.c.

    termine per il deposito del ricorso per cassazione, ritenuto scaduto prima del completamento del deposito telematico

  • art. 155, quarto comma, c.p.c.

    richiamato per la proroga al primo giorno seguente non festivo della scadenza cadente in giorno di calendario rilevante

  • art. 380bis1, secondo comma, c.p.c.

    utilizzato per la trattazione in camera di consiglio con riserva di motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone che la decadenza sia dipesa da una causa non imputabile alla parte, con carattere di assolutezza e non di mera difficoltà organizzativa o tecnica.
  • Un malfunzionamento interno allo studio o all'organizzazione della parte, se non accompagnato dalla prova dell'impossibilità di ricorrere a strumenti alternativi idonei a evitare la decadenza, non integra di per sé causa sufficiente per la rimessione in termini.
  • Quando il ricorso per cassazione è depositato oltre il termine di legge e non ricorrono i presupposti per la rimessione in termini, il ricorso va dichiarato improcedibile senza esame dei motivi di merito.
  • In sede di impugnazione, l'onere di dimostrare la non imputabilità della decadenza grava sulla parte che chiede la rimessione in termini.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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