Cassazione Civile, Ordinanza n. 05508/2024 del 01/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva agito nei confronti di due società collegate per ottenere il pagamento di differenze retributive, sostenendo di aver svolto, nel periodo di lavoro alle dipendenze della prima e poi della seconda società, mansioni superiori rispetto all’inquadramento riconosciutogli, nonché lavoro straordinario, ferie, festività e permessi non goduti. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo non provata, sulla base della valutazione complessiva delle testimonianze e della documentazione esaminata anche tramite C.t.u., sia l’effettivo svolgimento di mansioni superiori sia l’orario straordinario dedotto. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che i documenti aziendali, pur esaminati dal C.t.u. e contenenti firme a lui attribuite, non sarebbero stati correttamente valorizzati senza specifica contestazione dell’autenticità; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la ritenuta scarsa attendibilità di un teste e per la mancata considerazione dell’inottemperanza delle società all’ordine di esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c.; 3) violazione dell’art. 2103 c.c. per non avere la Corte territoriale correttamente comparato le mansioni svolte con le declaratorie contrattuali del CCNL Terziario-Commercio e per avere escluso il superiore inquadramento sulla base della sola occasionalità delle mansioni rivendicate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure si risolvessero in una contestazione della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, attività non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua. In particolare, ha escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c. perché il giudice di merito non aveva utilizzato prove non introdotte dalle parti, ma aveva soltanto valutato diversamente quelle acquisite; ha escluso la violazione dell’art. 116 c.p.c. perché le doglianze attenevano al prudente apprezzamento delle prove; ha inoltre ritenuto non censurabile la mancata valorizzazione dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., trattandosi di potere discrezionale del giudice. Quanto all’art. 2103 c.c., la Corte ha osservato che la Corte territoriale aveva correttamente seguito il procedimento trifasico di accertamento e comparazione delle mansioni, applicando anche il criterio di prevalenza e distinguendo qualitativamente le mansioni del livello rivendicato da quelle riconosciute. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa delle intimate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri riconosciutigli; non quando valuti diversamente le prove offerte dalle parti.
La violazione sussiste solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale; non è censurabile come violazione di legge il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento, salvo il vizio motivazionale nei limiti dell’art. 360, n. 5 c.p.c.
L’ordine di esibizione è rimesso alla discrezionalità del giudice; anche la mancata valorizzazione dell’inosservanza dell’ordine come argomento di prova non è sindacabile in cassazione, salvo i limiti del vizio di motivazione.
La verifica dell’esatta qualifica spetta al giudice di merito attraverso il confronto tra mansioni concretamente svolte e declaratorie contrattuali, secondo il procedimento trifasico e il criterio di prevalenza.
Il potere officioso di ordinare l’esibizione di documenti nel processo del lavoro è discrezionale e non vincolato.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ammesso in limiti rigorosi; non consente di riesaminare il merito della valutazione probatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile trasformare una critica alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove in una denuncia di violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c.: la censura deve colpire un effettivo errore di regola giuridica, non la scelta del materiale probatorio ritenuto più convincente.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio oltre i limiti consentiti; resta invece insindacabile la diversa ponderazione delle prove ritualmente acquisite.
- L’art. 116 c.p.c. è violato solo quando il giudice attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto o nega la regola del prudente apprezzamento ove applicabile; il semplice dissenso sulla forza persuasiva attribuita agli elementi istruttori non integra violazione di legge.
- L’inosservanza di un ordine di esibizione documentale può al più costituire argomento di prova valutabile dal giudice, che conserva ampia discrezionalità sia nel disporre l’esibizione sia nel valorizzare il mancato adempimento.
- Nei giudizi relativi a mansioni superiori, il giudice deve accertare in fatto le attività concretamente svolte, individuare le declaratorie contrattuali pertinenti e confrontarle secondo un procedimento trifasico, applicando il criterio di prevalenza in senso qualitativo e non meramente quantitativo; tale accertamento è riservato al merito se sorretto da motivazione congrua.
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