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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05580/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'assunzione di una lavoratrice con contratto a tempo determinato all'esito di un concorso pubblico nazionale per 35 posti. Successivamente, tra l'ente datore di lavoro e le organizzazioni sindacali veniva sottoscritto un protocollo d'intesa per il superamento del lavoro precario, che secondo la lavoratrice impegnava l'ente a prorogare di due anni tutti i contratti a termine dei lavoratori assunti in esito a quel bando. L'ente, invece, prorogava il suo contratto solo per sei mesi, sostenendo che il protocollo non si applicasse a chi era stata assunta come idonea poi subentrata per scorrimento e non come vincitrice immediata. In primo grado la domanda della lavoratrice veniva respinta; in appello la decisione veniva riformata con accertamento del diritto alla proroga biennale e condanna al pagamento delle retribuzioni non percepite. In cassazione l'ente ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 165/2001, assumendo che nel pubblico impiego a termine la proroga non fosse giustificata in assenza delle esigenze temporanee ed eccezionali previste dalla norma; (2) violazione dell'art. 3 del protocollo d'intesa dell'11 luglio 2007 e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che la clausola si riferisse solo ai vincitori diretti del concorso e non agli idonei subentrati per scorrimento e che la ratio dell'accordo fosse limitata ai lavoratori con una precedente storia di precarietà presso l'ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione della pretesa violazione dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 non risultava affrontata nella sentenza impugnata né l'ente aveva indicato dove l'avesse dedotta nei gradi di merito; inoltre il motivo non colpiva la reale ratio decidendi, centrata sulla disparità di trattamento nell'applicazione del protocollo tra vincitori immediati e idonei subentrati. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la Corte d'appello aveva offerto una interpretazione plausibile della clausola negoziale, fondata sul dato letterale che riferiva la proroga biennale al personale reclutato con concorso pubblico per 35 posti, senza distinguere tra vincitori e idonei assunti per scorrimento; in sede di legittimità non è consentito sostituire una diversa interpretazione a quella, tra le possibili, adottata dal giudice di merito. L'ente ricorrente è stato condannato alle spese e viene dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Nel ricorso veniva invocato come norma che, nel pubblico impiego contrattualizzato, consentirebbe il contratto a termine solo per esigenze temporanee ed eccezionali; la Corte non esamina nel merito la censura perché ritenuta inammissibile, rilevando che essa non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 3 del Protocollo di Intesa dell'11 luglio 2007

    La Corte di merito, condivisa implicitamente dalla Cassazione, l'ha letta nel senso di ricomprendere il personale assunto all'esito del concorso per 35 posti, senza distinguere tra vincitori immediati e idonei poi subentrati per scorrimento.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come canone di interpretazione contrattuale; la Cassazione ribadisce che la censura è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali regole ermeneutiche siano state violate e come il giudice si sia discostato da esse.

  • art. 366 c.p.c.

    La parte ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i gradi di merito in cui la questione è stata dedotta; in mancanza, la censura è inammissibile.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

    Indicate come base della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente alleghi specificamente di averle dedotte nei gradi di merito e indichi l'atto in cui ciò è avvenuto.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve aggredire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se colpisce un profilo diverso o solo astratto, è inammissibile.
  • La violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica puntualmente le regole ermeneutiche violate e spiega in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo.
  • Quando la clausola contrattuale consente più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra esse non è sindacabile in cassazione, purché l'esegesi adottata resti entro i possibili significati semantici del testo.
  • In tema di interpretazione di accordi collettivi o protocolli d'intesa, il dato letterale resta centrale e può giustificare l'inclusione di categorie di lavoratori non espressamente distinte dal testo, se la clausola non opera una differenziazione esplicita.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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