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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05554/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla partecipazione di un dipendente a un concorso interno dell'ente pubblico di appartenenza, riservato al personale di secondo livello professionale, per tre posti di primo livello con profilo di Dirigente Tecnologo. Il lavoratore era risultato quarto in graduatoria e aveva chiesto: la corretta valutazione dei titoli propri e degli altri concorrenti che lo precedevano; il riconoscimento del diritto al terzo posto utile; il conseguente inquadramento nel livello superiore con decorrenza dal 30 dicembre 2001; il risarcimento del danno da differenze retributive. In corso di causa era sopravvenuta una sentenza del Consiglio di Stato che, in altro giudizio cui il ricorrente non aveva partecipato, aveva annullato integralmente il concorso. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha ritenuto che tale annullamento producesse effetti anche nei confronti del lavoratore e che, venuto meno il concorso, non potessero più essere fatte valere pretese fondate su quella procedura. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte territoriale omesso di verificare prima l'ammissibilità/procedibilità degli appelli e il sopravvenuto difetto di interesse, che secondo lui avrebbe dovuto portare all'inammissibilità delle impugnazioni e al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 111 Cost. per non avere considerato il giudicato interno formatosi sulla natura non concorsuale della procedura accertata da questa Corte e per avere esteso al processo civile i principi sull'efficacia del giudicato amministrativo di annullamento dell'atto generale, ritenendo opponibile al ricorrente l'annullamento del concorso anche se non aveva partecipato al relativo giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva attribuito rilievo all'annullamento integrale del concorso disposto dal Consiglio di Stato, ritenendo inscindibile la graduatoria concorsuale e quindi estensibile l'effetto caducatorio anche al soggetto che non aveva partecipato al giudizio amministrativo. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva assolto gli oneri di specificazione e allegazione necessari per denunciare utilmente la violazione del giudicato esterno. Ha escluso che il precedente di legittimità invocato dal ricorrente, relativo alla giurisdizione del giudice ordinario, potesse neutralizzare l'efficacia della decisione amministrativa di annullamento. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per nullità e per violazione di legge

  • art. 100 c.p.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla procedibilità/ammissibilità degli appelli e sull'interesse ad agire

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 334 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 338 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 436 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente e dalla Corte come norma che delimita l'efficacia del giudicato; la Corte afferma che il giudicato amministrativo opera di regola inter partes, salvo eccezioni di annullamento inscindibile

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sul giudicato e sul processo

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla violazione del giudicato e del contraddittorio

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la Corte ne ribadisce l'applicazione anche quando si invochi un giudicato esterno, imponendo la trascrizione del contenuto essenziale della sentenza e l'indicazione della sua collocazione negli atti

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte insieme all'art. 366, n. 6, c.p.c. come onere di deposito e specificazione per far valere il giudicato esterno

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato come base del giudizio di rinvio a seguito di precedente cassazione

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Chi intende far valere in cassazione la violazione di un giudicato esterno deve trascrivere nel ricorso il contenuto essenziale della decisione invocata e indicarne specificamente la produzione e la collocazione negli atti di causa; in difetto, la censura è inammissibile o comunque non scrutinabile utilmente.
  • Il giudicato amministrativo di annullamento opera, di regola, solo inter partes; l'estensione soggettiva è eccezionale e si giustifica solo quando la natura dell'atto o l'inscindibilità del provvedimento rendano giuridicamente impossibile che l'atto continui a esistere per alcuni e non per altri.
  • Nel caso di annullamento di una graduatoria o di una procedura concorsuale inscindibile, l'effetto caducatorio si estende a tutti i partecipanti, anche se non abbiano preso parte al giudizio in cui l'annullamento è stato pronunciato.
  • L'estensione del giudicato amministrativo, quando ammessa, riguarda l'effetto demolitorio dell'atto e non automaticamente gli ulteriori effetti conformativi o ordinatori, per i quali torna a operare la regola generale dell'efficacia inter partes.
  • Il giudicato formatosi su questioni di giurisdizione o sulla qualificazione della procedura non è idoneo, di per sé, a travolgere una precedente pronuncia amministrativa di annullamento della medesima procedura, se non attraverso gli specifici rimedi previsti dall'ordinamento per il contrasto di giudicati.
  • Non è coerente sostenere, da un lato, che l'annullamento della procedura abbia fatto venir meno l'interesse di una parte a impugnare e, dall'altro, che la stessa procedura possa continuare a fondare pretese individuali di altri partecipanti: l'eliminazione radicale dell'atto travolge tutte le domande che su di esso si fondano.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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