Cassazione Civile, Ordinanza n. 05577/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina da un rapporto di lavoro bancario cessato per licenziamento. Un ex dipendente aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del trattamento di fine rapporto e accessori; la banca, in opposizione, aveva dedotto di vantare un controcredito restitutorio e risarcitorio per somme asseritamente distratte o appropriatamente indebitamente dal lavoratore nell’esercizio delle sue funzioni di cassiere/responsabile di sportello. In appello la corte territoriale ha ritenuto prescritta non l’azione della banca, ma applicabile la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., qualificando la pretesa come fondata su responsabilità contrattuale da violazione dei doveri d’ufficio; ha inoltre riconosciuto un ulteriore credito della banca, compensandolo con quanto dovuto al lavoratore. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato: 1) nullità della sentenza per carenza di motivazione sull’applicazione dell’art. 2946 c.c.; 2) violazione dell’art. 2946 c.c. per avere la corte applicato la prescrizione ordinaria anziché quella dell’art. 2947, comma 3, c.c., sostenendo che il credito da fatto costituente reato si prescrivesse nel termine più breve; 3) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla sua assoluzione in sede penale per una parte degli ammanchi contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la corte d’appello aveva motivato in modo sufficiente e corretto l’applicazione della prescrizione decennale, spiegando che la banca aveva azionato un credito restitutorio riconducibile alla violazione dei doveri contrattuali del dipendente nell’esecuzione del rapporto di lavoro bancario. Ha inoltre ritenuto corretta la decorrenza del termine dalla produzione del danno, in presenza di dolosa occultazione degli ammanchi, richiamando l’art. 2941, n. 8, c.c. Quanto al terzo motivo, la cassazione ha escluso il vizio di omesso esame, osservando che la corte di merito poteva autonomamente rivalutare, in sede civile, i fatti già scrutinati in sede penale, trattandosi di ambito non vincolato dal giudicato penale ai fini della responsabilità civilistica e restitutoria del dipendente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
vengono richiamati i vizi dedotti in cassazione: nullità per motivazione, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
si applica la prescrizione ordinaria decennale al credito restitutorio della banca, quando esso è ricollegato alla violazione dei doveri contrattuali del dipendente nell’esercizio delle mansioni.
la parte ricorrente invocava il termine proprio del risarcimento da fatto-reato, ma la Corte ha escluso la sua applicazione nel caso concreto.
in presenza di dolosa occultazione del danno, il termine di prescrizione decorre dal momento della scoperta del danno, poiché la prescrizione resta sospesa per la durata dell’occultamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il rigetto del ricorso comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il datore di lavoro agisce per la restituzione di somme sottratte o distratte dal dipendente nell’esercizio delle mansioni, la pretesa può essere qualificata come credito da responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria decennale.
- Il fatto che la condotta integri anche gli estremi di un reato non impone automaticamente l’applicazione del termine di prescrizione penale alla pretesa civilistica, se l’azione è sostanzialmente fondata sull’inadempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro.
- In presenza di dolosa occultazione del danno, la decorrenza della prescrizione va individuata nel momento in cui il danno diviene conoscibile, poiché l’occultamento impedisce il decorso utile del termine.
- Il giudice civile può autonomamente valutare i fatti già esaminati in sede penale ai fini della responsabilità contrattuale o restitutoria del lavoratore, senza essere vincolato in modo assoluto dall’esito assolutorio o estintivo del processo penale, purché non ricostruisca il fatto in modo incompatibile con gli accertamenti compiuti.
- L’omesso esame censurabile in cassazione richiede un fatto storico decisivo realmente non considerato; non è integrato quando la sentenza impugnata abbia comunque valutato il nucleo fattuale rilevante, anche attraverso accertamenti e prove atipiche richiamate dalla decisione di merito.
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