Sentenza del 12/06/2023 n. 16664 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della dichiarazione negativa resa dall'Agenzia delle Entrate, terzo pignorato ex art. 547 c.p.c., nella procedura di pignoramento promossa da A.A. per accertare l'esistenza e l'esigibilità di un credito IVA ritenuto pignorabile (crediti professionali verso la Cooperativa edilizia). A.A. contestava la dichiarazione dell'Agenzia e chiedeva l'accertamento del credito risultante dalla C.T.U.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate ritenendo fondato il vizio di tempestività: la dichiarazione di terzo negativa era stata portata a conoscenza il 22 gennaio 2015 e il ricorso di A.A. è stato notificato tra il 14 e 15 aprile 2015, oltre il termine decadenziale di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 546/1992, art. 21. Per questo motivo la Corte ha cassato senza rinvio la decisione della Commissione tributaria regionale e, pronunciando sul ricorso, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo di A.A.; ha compensato integralmente le spese dei giudizi.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2
Definisce l'ambito della giurisdizione tributaria: le controversie aventi ad oggetto tributi rientrano nella giurisdizione del giudice tributario; principio usato per ritenere che la dichiarazione di terzo negativa, se investe un credito IVA, è materia tributaria.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Elenco tassativo degli atti impugnabili, interpretato in senso estensivo dalla giurisprudenza: la tassatività riguarda categorie di atti e non necessariamente la denominazione formale, pertanto atti atipici che esplicitano una pretesa tributaria possono essere impugnati.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Fissa il termine decadenziale di 60 giorni per impugnare: la Corte ha ritenuto che il termine decorra dalla notificazione/avvenuta conoscenza della dichiarazione di terzo negativa e che il suo mancato rispetto comporta l'inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 4
Disciplina i presupposti del credito IVA e la rimborsabilità: nel caso il C.T.U. aveva rilevato un credito IVA rimborsabile ai sensi del comma 4, ma la Corte ha comunque richiamato la necessità di rispettare le regole di impugnazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis
Consente all'Amministrazione trattenute per carichi pendenti su rimborsi IVA; la questione è rilevante per la valutazione della rimborsabilità e delle opposizioni dell'Amministrazione, anche se nel giudizio di legittimità il tema decisivo è stato la tardività.
Codice di procedura civile, artt. 547-549 c.p.c.
Regolano la procedura di dichiarazione del terzo e l'accertamento dell'obbligo del terzo; la dichiarazione di terzo negativa, pur essendo resa nel processo esecutivo, può costituire oggetto di impugnazione davanti al giudice tributario quando investe questioni tributarie.
Codice di procedura civile, art. 382 c.p.c.
Consente la cassazione senza rinvio quando il vizio è insanabile: la Corte ha applicato questa norma ritenendo il vizio di tardività originario e insanabile.
Massime di principio
- La dichiarazione di terzo negativa resa dall'Agenzia delle Entrate può avere natura impositiva/tributaria e quindi essere impugnata dinanzi al giudice tributario se contiene una pretesa tributaria esplicitata nelle sue ragioni fattuali e giuridiche.
- Anche quando si impugna un atto atipico o non formalmente denominato 'provvedimento impositivo', si applicano le regole procedurali del processo tributario: in particolare il termine decadenziale di 60 giorni ex D.Lgs. n. 546/1992, art. 21 decorre dalla data di notificazione/avvenuta conoscenza dell'atto.
- La mancata osservanza del termine decadenziale per l'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso e la sua definitiva preclusione; tale vizio è, di regola, insanabile e può portare alla cassazione senza rinvio.
- Il fatto che la dichiarazione di terzo sia stata discussa in udienza davanti al giudice dell'esecuzione non sospende né posticipa automaticamente il decorso del termine di impugnazione tributaria: il termine resta ancorato alla data di conoscenza/notifica dell'atto impugnato.
- Pur essendo impugnabile la dichiarazione negativa, il contribuente deve provare la tempestività dell'impugnazione (data di conoscenza) o, se rilevanti, chiedere la remissione in termini fornendo giustificazioni per eventuali errori od omissioni informative da parte dell'Amministrazione.
- Questioni ulteriori come la presenza di 'carichi pendenti' e la possibilità per l'Amministrazione di effettuare trattenute sui rimborsi rilevano sul merito della rimborsabilità ma non incidono sul rispetto del termine di impugnazione, che resta requisito procedurale preliminare.
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