Cassazione Civile, Ordinanza n. 25547/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di energia elettrica per il pagamento di quattro fatture riferite agli anni 2012-2014. L'intestataria dell'utenza propose opposizione deducendo, in sintesi, l'assenza di prova del credito e del rapporto contrattuale, la mancata produzione delle fatture e del contratto di somministrazione, nonché il fatto che l'utenza originariamente riferita a un immobile del padre era stata successivamente sottratta alla disponibilità familiare a seguito del fallimento del proprietario e della vendita forzata del bene a terzi. In appello l'opposizione fu rigettata. In cassazione la ricorrente articolò tre motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse ritenuto provato il credito valorizzando indebitamente una lettera di rateizzazione; (2) omesso esame di fatti decisivi, in relazione allo spossessamento dell'immobile e alla successiva vendita, deducendo che tali circostanze avrebbero escluso l'imputabilità dei consumi; (3) nullità della sentenza per difetto di motivazione, assumendo che il Tribunale avesse deciso su una questione diversa da quella devoluta, come se fosse stata controversa solo la misura del consumo e non l'an debeatur.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non confrontato con la reale ratio della decisione di merito, fondata sui criteri probatori in tema di somministrazione di energia e non sulla lettera di rateizzazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. e perché volto in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione. Ha infine ritenuto inammissibile il terzo motivo perché la ricorrente non si è confrontata con la ratio decidendi del Tribunale, che aveva valorizzato l'ammissione dell'appellante circa l'utilizzazione di fatto dell'utenza da parte del padre. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e sono stati richiamati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Regola di riparto dell'onere probatorio richiamata dalla ricorrente; la Corte ribadisce che, nelle controversie sulla somministrazione di energia, il giudice deve applicare i criteri consolidati sull'allegazione e prova dei consumi contestati.
La Corte precisa che i motivi formulati come violazione di legge, nullità della sentenza o omesso esame di fatto non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
Il motivo che deduce fatti e documenti deve rispettare l'onere di specifica indicazione del loro contenuto e della loro collocazione processuale; in difetto il motivo è inammissibile.
Il vizio di motivazione denunciato come mancanza della motivazione è escluso quando la sentenza contiene una ratio decidendi comprensibile, anche se non condivisa dalla parte.
La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a fatture per somministrazione di energia elettrica, la mera contestazione del credito non è sufficiente: l'utente che invoca l'inesattezza dei consumi deve allegare specificamente il fatto costitutivo dell'errore o dell'abusiva utilizzazione e indicarne gli elementi di prova rilevanti.
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio; in cassazione è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa lettura delle risultanze processuali.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se attinge argomentazioni non decisive o prospetta una questione diversa da quella effettivamente decisa, è inammissibile.
- Per i fatti e i documenti richiamati a fondamento del motivo è necessario assolvere puntualmente all'onere di specificazione e localizzazione processuale previsto dall'art. 366, n. 6, c.p.c.
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