Cassazione Civile, Ordinanza n. 21834/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, dell'iscrizione di ipoteca eseguita dall'agente della riscossione per un importo superiore a cinque milioni di euro, pari al doppio del credito richiesto con cartelle di pagamento. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso; la CTR del Lazio aveva respinto l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo l'ipoteca invalida per mancanza di indicazione delle esigenze cautelari e dei dati catastali degli immobili, oltre a ravvisare l'inesistenza delle notifiche delle cartelle prodromiche e il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate. In Cassazione l'agente della riscossione ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR dichiarato la nullità delle notifiche delle cartelle, nonostante sul punto vi fosse giudicato interno; 3) ulteriore ultrapetizione per asseriti vizi di motivazione dell'iscrizione ipotecaria, ritenuto però motivo inammissibile e comunque infondato; 4) violazione dell'art. 77 d.P.R. 602/1973, per avere la CTR preteso una specifica motivazione dell'ipoteca con indicazione delle ragioni cautelari, del comportamento del debitore, dei valori e dei dati catastali. La società contribuente è rimasta intimata; l'Agenzia delle entrate è intervenuta solo ai fini di eventuale discussione orale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ha accolto il secondo e il quarto motivo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese. La decisione si fonda, da un lato, sul fatto che la CTR non era legittimata a pronunciarsi sulla validità delle notifiche delle cartelle poiché sul punto si era formato giudicato interno, in assenza di appello incidentale della parte soccombente; dall'altro, sul rilievo che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 è atto cautelare conseguente alla pregressa notifica delle cartelle e non richiede una autonoma motivazione sulle esigenze cautelari, sul comportamento lesivo del debitore, sui valori degli immobili o sui dati catastali, trattandosi di elementi non prescritti a pena di invalidità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e ultrapetizione; la Corte ha escluso la motivazione apparente ma ha ritenuto fondato il motivo di ultrapetizione fondato sull'art. 112 c.p.c.
il giudice di appello non può pronunciarsi su una questione coperta da giudicato interno se la parte soccombente non ha proposto appello incidentale; la semplice riproposizione dell'eccezione non consente di superare la preclusione
l'iscrizione ipotecaria dell'agente della riscossione è atto cautelare conseguente alla procedura esattiva e non richiede, a pena di invalidità, una specifica motivazione sulle esigenze cautelari, sui valori degli immobili o sulle indicazioni catastali
non citato espressamente nel ragionamento decisorio, quindi non determinabile come norma effettivamente applicata
la disposizione non prevede obblighi motivazionali ulteriori rispetto alla funzione cautelare dell'ipoteca, quando essa sia preceduta da cartelle regolarmente notificate
Massime di principio
- La sentenza di appello è nulla per motivazione apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta una motivazione sintetica se il ragionamento è comunque percepibile.
- Nel giudizio di impugnazione non può essere pronunciata una statuizione su un capo della decisione di primo grado coperto da giudicato interno, se la parte che vi era soccombente non ha proposto appello incidentale.
- L'iscrizione ipotecaria dell'agente della riscossione, quale misura cautelare prevista dalla disciplina della riscossione, non richiede una autonoma e analitica motivazione sulle ragioni cautelari, sui valori dei beni o sui dati catastali, essendo sufficiente il previo avvio della procedura esattiva mediante gli atti presupposti.
- In sede di ricorso per cassazione, anche i vizi di attività devono essere dedotti con specificità, indicando in modo puntuale gli atti rilevanti e il contenuto necessario per consentire il controllo della Corte.
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