Cassazione Civile, Ordinanza n. 36360/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto tra una ditta individuale e un ente pubblico committente. In primo grado il giudice aveva rigettato la domanda dell'appaltatore e, accogliendo in parte la riconvenzionale dell'ente, aveva condannato la ditta al pagamento di una penale per ritardo nell'esecuzione. In appello la decisione era stata confermata. Nel ricorso per cassazione l'appaltatore deduceva: 1) nullità e violazione di norme processuali in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio, lamentando l'uso di documenti non ritualmente presenti nel fascicolo, l'acquisizione senza consenso di tutte le parti e lo sconfinamento del CTU dai quesiti; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova riguardo alla determinazione del credito dell'ente per penali; 3) omesso esame delle ragioni di credito dell'appaltatore, anche sotto il profilo del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., per l'asserita inerzia del committente nel collaudo e per le sospensioni dei lavori che avrebbero causato maggiori oneri, spese generali e mancati utili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto che il ricorso era privo dell'esposizione dei fatti sostanziali e della vicenda processuale in modo autosufficiente e consequenziale, con conseguente violazione dell'art. 366 c.p.c. Inoltre ha osservato che i motivi erano formulati in modo generico e promiscuo, senza un effettivo confronto tra le norme invocate e le rationes decidendi della sentenza impugnata. Le doglianze sulla consulenza tecnica e sulla quantificazione delle penali si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. In conseguenza dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri e al funzionamento della consulenza tecnica d'ufficio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.
Richiamato dal ricorrente in tema di CTU; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del ricorso.
Richiamato dal ricorrente per contestare lo svolgimento della consulenza tecnica; nessuna valutazione di merito per difetto di specificità.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla CTU; la censura è dichiarata inammissibile.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'elaborato peritale; la Corte non ne esamina la fondatezza.
Richiamato dal ricorrente con riguardo alla disciplina della consulenza tecnica; motivo inammissibile.
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata; la Corte rileva la genericità della censura.
Richiamato nel primo motivo; non esaminato nel merito per carenza di specificità.
Richiamato nel primo motivo in tema di valutazione delle prove; la Corte esclude che in cassazione possa essere richiesta una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione del vizio di violazione di legge è ritenuta meramente assertiva e non sviluppata con specifico confronto tra norma e sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità della sentenza è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per mancata illustrazione delle ragioni di contrasto con la decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è reputato inammissibile perché il ricorrente mira in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove e dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve contenere un'esposizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali; la sua mancanza comporta inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per il principio di specificità dei motivi: il ricorrente deve indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e il punto della sentenza che se ne porrebbe in contrasto.
Richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova; la censura è ritenuta generica e non autosufficiente.
Richiamato dal ricorrente per sostenere le proprie pretese risarcitorie, ma il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione completa e autosufficiente dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere immediatamente il contesto della censura; la mera riproduzione della sentenza impugnata non è sufficiente.
- I motivi di ricorso devono essere specifici: chi deduce la violazione di legge deve indicare puntualmente la norma, il suo contenuto precettivo e il passaggio della sentenza che vi si porrebbe in contrasto; non è consentito demandare alla Corte una ricerca esplorativa della norma violata.
- La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura degli elementi istruttori già apprezzati dai giudici di merito.
- Le censure relative alla consulenza tecnica d'ufficio sono inammissibili quando si limitano a contestazioni generiche sul metodo o sulle acquisizioni documentali senza uno specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando i motivi di ricorso si risolvono in un coacervo indistinto di fatti, prove e riferimenti normativi, privo di autonoma articolazione argomentativa, il ricorso è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
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