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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13707/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi riuniti tra una lavoratrice e la società datrice. In un primo giudizio era stato riconosciuto alla lavoratrice il diritto al rimborso chilometrico previsto nel contratto individuale del 19.5.2016 e all’assistenza sanitaria integrativa, con condanna della società al pagamento delle relative somme e rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione. In un secondo giudizio la lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento della dequalificazione professionale, la nullità di varie sanzioni disciplinari e l’illegittimità del licenziamento intimatole. La Corte d’appello, riuniti gli appelli, ha ridotto l’importo dovuto per l’assistenza sanitaria, ha dichiarato nulla la domanda restitutoria della società, ha annullato la sanzione disciplinare e il licenziamento, ordinando la reintegrazione e il pagamento dell’indennità risarcitoria oltre ai contributi. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto, sostenendo che il rimborso chilometrico non fosse più dovuto a seguito di un accordo di variazione contrattuale del 1.1.2017; 2) violazione delle norme sulle presunzioni, lamentando che la Corte d’appello non avesse tratto dal comportamento complessivo delle parti la prova della soppressione del rimborso; 3) violazione di buona fede e correttezza, assumendo che la lavoratrice non avrebbe dovuto reiterare richieste di rimborso ritenute indebite, ma rivolgersi al giudice; 4) omesso esame di un fatto decisivo in tema di pagamento dei premi di una polizza integrativa; 5) violazione delle norme sulle spese di lite, per mancata compensazione totale o parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi: il primo e il secondo perché le censure erano dirette, sotto veste di violazioni di legge, a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio e dell’interpretazione delle pattuizioni, attività riservata al giudice di merito; il terzo per novità della questione e difetto di specificità, non risultando dedotto e localizzato nei precedenti gradi il tema dell’asserita violazione dei doveri di correttezza e buona fede per mancato previo ricorso al giudice; il quarto per difetto di specificità e per mancata dimostrazione dell’effettivo pagamento dei premi assicurativi. Il quinto motivo è stato respinto nel merito, poiché la Corte d’appello aveva correttamente regolato le spese in base alla soccombenza sostanziale, compensandole solo in parte per la mancata riproposizione in appello della domanda sul demansionamento. Alla soccombenza è seguita la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1 n. 3; comma 1 n. 5

    La Corte ribadisce che la violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto e che il vizio di motivazione/omesso esame deve rispettare i rigorosi requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • artt. 1362, 1363 e 1369 c.c.

    I canoni ermeneutici non risultano violati quando il ricorso si limiti a contrapporre una diversa lettura del contratto a quella compiuta dal giudice di merito, senza indicare specificamente il criterio interpretativo asseritamente disatteso.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove; il giudizio sull’apprezzamento del materiale istruttorio resta riservato al merito.

  • art. 2727 c.c.

    La scelta di fare o meno ricorso al ragionamento presuntivo e la selezione degli indizi rilevanti appartengono al giudice di merito, se il relativo percorso logico è adeguatamente motivato.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono sindacabili in cassazione solo nei limiti dell’illogicità o contraddittorietà manifesta del ragionamento decisorio; non basta proporre una lettura alternativa degli indizi.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché introduceva una questione nuova, non esaminata nei gradi di merito, e richiedente accertamenti di fatto.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione i fatti asseritamente omessi e le circostanze da cui essi risultano, senza rinvii generici o per relationem.

  • art. 92 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulle spese è limitato alla verifica del rispetto del principio di soccombenza, restando riservata al giudice di merito la valutazione sulla compensazione nei casi consentiti.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, non ha condotto a una diversa soluzione, in quanto la regolazione delle spese è stata ritenuta conforme ai criteri di legge e di soccombenza.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-bis; comma 1-quater

    Accertata la soccombenza della ricorrente, la Corte dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le censure formalmente qualificate come violazione di legge non sono ammissibili se mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, riservata al giudice di merito.
  • L’interpretazione di un contratto è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni ermeneutici sono stati violati e in che modo; la mera contrapposizione di una lettura alternativa non integra motivo di ricorso.
  • L’utilizzo delle presunzioni semplici e la selezione degli elementi indiziari sono apprezzamenti di merito, sindacabili solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non per il solo dissenso della parte.
  • La deduzione di un vizio di omesso esame o di una questione fondata su buona fede/correttezza richiede che il fatto e la censura siano stati già introdotti nei precedenti gradi e che il ricorso ne indichi puntualmente la sede processuale.
  • Il controllo di legittimità sulle spese di lite è limitato alla verifica del rispetto del principio di soccombenza; la compensazione disposta dal giudice di merito resta insindacabile se sorretta da una motivazione coerente con la soccombenza complessiva.
  • La contestazione di un omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorso non individua con precisione il fatto, la sua decisività e gli atti dai quali esso risulterebbe, non potendo bastare richiami generici o documenti non specificamente valorizzati.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivoRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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